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Ordinanza

Ordinanza n. 3546/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di dimissione dal corso di formazione e cessazione dal servizio, unitamente al diniego del transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato o nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato dimesso dal 231° corso di formazione e dichiarato cessato dal servizio con decorrenza retroattiva, lamentando che il provvedimento fosse stato adottato senza previa definizione della domanda di transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato e, in subordine, nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato. Ha inoltre contestato il verbale della C.M.O. che aveva rettificato il precedente giudizio, eliminando il riferimento all'idoneità al transito nei ruoli tecnici e dichiarando di non doversi esprimere sul transito in altri ruoli. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento ministeriale che aveva negato il transito ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sul presupposto che tale disciplina non fosse applicabile al personale non ancora immesso nei ruoli dell'Amministrazione. Il ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti e, nel merito, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di esaminare e definire espressamente le istanze di transito, sostenendo che la propria posizione concreta, quale agente in prova già inserito nella fase applicativa del corso, non potesse essere neutralizzata dalla mera qualificazione formale di allievo agente. Ha altresì dedotto l'esigenza di una motivazione piena, espressa, non apparente e non contraddittoria e contestato l'uso dell'autotutela per rettificare il verbale della C.M.O.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti elementi di fondatezza, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2023, n. 7127, considerato applicabile anche alla fattispecie. In particolare, ha rilevato che l'affermazione contenuta nel primo verbale della C.M.O. circa l'idoneità del ricorrente al transito nei ruoli tecnici riguardava il giudizio sanitario, di competenza della Commissione, e non la verifica dei presupposti giuridici dell'istituto del transito. Tali presupposti erano stati ritenuti insussistenti dall'amministrazione in ragione della mancata immissione in ruolo del ricorrente, che non aveva ancora completato il secondo semestre di formazione. È stata quindi esclusa, allo stato del giudizio cautelare, la sussistenza di un fumus boni iuris sufficiente. Il provvedimento non esplicita una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

    transito ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

    La controversia cautelare riguarda l'applicabilità della disciplina del transito ai ruoli tecnici al personale non ancora immesso nei ruoli dell'Amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare.

  • Consiglio di Stato, sez. II, 20 luglio 2023, n. 7127

    principio espresso da Consiglio di Stato, sez. II, 20 luglio 2023, n. 7127

    Il principio richiamato è ritenuto applicabile alla fattispecie e conduce a escludere, allo stato, la fondatezza della pretesa di transito in assenza di previa immissione in ruolo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudizio sanitario della C.M.O. sull'idoneità fisica al transito nei ruoli tecnici non equivale alla verifica dei presupposti giuridici per l'applicazione dell'istituto, che spetta all'amministrazione competente.
  • In assenza di immissione nei ruoli dell'Amministrazione e di completamento del periodo di formazione richiesto, la pretesa al transito nei ruoli tecnici può essere ritenuta, in sede cautelare, priva di sufficiente fumus boni iuris.
  • La qualificazione sanitaria favorevole contenuta in un verbale della C.M.O. non determina di per sé il diritto al transito, quando l'amministrazione contesti la sussistenza dei presupposti soggettivi e giuridici dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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