Cassazione Civile, Ordinanza n. 04645/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di IRPEF e addizionali per l'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione di euro 20.000 versati in unica soluzione dal contribuente all'ex coniuge in esecuzione di un accordo transattivo del 5 dicembre 2003. Il contribuente sosteneva che quella somma non fosse un assegno divorzile capitalizzato, ma il pagamento di assegni periodici pregressi non corrisposti, dunque deducibile fiscalmente. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo che l'accordo avesse natura transattiva e comportasse novazione dell'obbligazione di mantenimento, con conseguente indeducibilità. Il contribuente aveva poi proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 33758/2019. Nel ricorso per revocazione contro tale ordinanza, il ricorrente deduceva errore di fatto revocatorio ex artt. 391-ter e 395, n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso di percepire l'allegazione del giudicato esterno formatosi su una decisione precedente della CTR, richiamata sia in premessa sia nel motivo di ricorso. In via subordinata, prospettava anche l'ipotesi del contrasto di giudicati di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c. e la relativa questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per revocazione, rilevando che nell'ordinanza del 2019 non era stata presa in considerazione l'allegazione del giudicato esterno, pur risultante dagli atti del giudizio di cassazione. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 33758/2019. Nel giudizio rescissorio ha preso atto che la precedente ordinanza n. 4402/2014 aveva già qualificato il versamento del 2003 come adempimento di una specifica obbligazione di mantenimento rimasta inadempiuta, con mantenimento del riferimento al titolo originario e della detraibilità fiscale. Tale statuizione è stata considerata giudicato rilevante anche per il versamento oggetto di causa, con conseguente accoglimento del ricorso originario del contribuente, cassazione della sentenza della CTR e decisione nel merito senza rinvio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la sopravvenienza del motivo decisorio, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma alla base del controllo formale della dichiarazione e della cartella impugnata; nel caso concreto l'atto impositivo aveva disconosciuto la deduzione della somma versata all'ex coniuge
artt. 1965 e ss. c.c.
richiamati dal ricorrente in relazione alla transazione stipulata tra gli ex coniugi
art. 1976 c.c.
invocato dal ricorrente in combinato con le norme sulla transazione e con l'art. 1230 c.c. per sostenere la qualificazione del pagamento
art. 1230 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il pagamento non avesse determinato novazione dell'obbligazione originaria
artt. 391-ter e 395, n. 4, c.p.c.
ritenuti applicabili al ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di cassazione in caso di errore di fatto revocatorio
art. 395, n. 5, c.p.c.
menzionato dal ricorrente come possibile ipotesi di contrasto di giudicati
artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
menzionati dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale prospettata
artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.
evocati dal ricorrente come parametri costituzionali della questione sollevata
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente dalla decisione sulla base della deduzione e percezione degli atti, ma non oggetto di statuizione specifica
art. 395, n. 4, c.p.c.
la Corte afferma che l'errore revocatorio sussiste quando vi sia omessa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti e decisivo ai fini della decisione
art. 395, n. 5, c.p.c.
la Corte non fonda la decisione su tale ipotesi, ritenendosi assorbita dalla revocazione per errore di fatto
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile anche quando il giudice di legittimità ometta di percepire, dagli atti del giudizio di cassazione, l'allegazione di un giudicato esterno rilevante, purché il fatto non considerato sia decisivo e risulti documentalmente dagli atti.
- Non ricorre errore revocatorio quando la Corte abbia effettivamente esaminato il motivo o la questione, anche se non abbia confutato ogni singola argomentazione: in tal caso l'eventuale vizio è di giudizio e non di percezione del fatto.
- Il giudicato esterno sulla qualificazione giuridica di un accordo tra ex coniugi può vincolare anche il successivo giudizio relativo a un pagamento riferibile al medesimo titolo, se la statuizione precedente riguarda il nucleo decisivo della qualificazione del versamento.
- In materia tributaria, ai fini della deducibilità delle somme corrisposte all'ex coniuge, la qualificazione del pagamento come adempimento di obbligazioni periodiche pregresse o come liquidazione una tantum transattiva è decisiva e può essere definita in base al giudicato formatosi su una precedente decisione relativa al medesimo rapporto.
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