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Sentenza

Sentenza n. 6036/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- pubbl. il 12/09/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202601137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per € 865,24, oltre accessori, e disposto la regolarizzazione della posizione contributiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 settembre 2025, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 31 agosto 1999, quantificata in € 865,24 oltre accessori, e condannato il Ministero alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l'INPS. Ha chiesto che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un commissario ad acta e ha domandato anche la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e l'INPS si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'ottemperanza nei confronti del Ministero: ha verificato il passaggio in giudicato, attestato il 27 gennaio 2026, la notifica della sentenza all'amministrazione il 21 settembre 2025 e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che il titolo fosse eseguito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'istanza della ricorrente per compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso eventuale del commissario, pari a € 500, è posto a carico del Ministero. Ha respinto la domanda di astreinte perché non risultava un grave ritardo nell'esecuzione. Ha respinto l'ottemperanza contro l'INPS, che non era destinatario di obblighi di esecuzione derivanti dal giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato se versato; spese compensate nei confronti dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 27 gennaio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 21 settembre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    L'ottemperanza è fondata quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso senza esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.

    La misura pecuniaria richiesta ai sensi della disposizione non è dovuta quando, nel caso concreto, non sussiste un grave ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 27 gennaio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 21 settembre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il decorso infruttuoso del termine per l'adempimento, computato nel caso concreto dopo la notifica del titolo, concorre a integrare i presupposti per l'ottemperanza.

Massime di principio

  • La tutela in ottemperanza richiede un titolo passato in giudicato e non eseguito, nonché l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento decorrente dalla notifica del titolo all'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione obbligata non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
  • La domanda di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta se non risulta configurabile un grave ritardo nell'esecuzione.
  • L'ottemperanza va respinta nei confronti di un ente che non sia destinatario di obblighi esecutivi derivanti dal giudicato azionato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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