Sentenza n. 7848/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMS GROUP S.R.L. UNIP il 22/4/2025: l’annullamento della Determinazione 27.11.2024, n. 25860, del Direttore della Direzione Gene-rale, Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna e della nota ricevuta via pec il 24.1.2025 con cui è stata comunicata a AMS Group S.r.l. Unip., richiedendosi alla stessa di provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico per il pay-back dispositivi medici anni 2015-2018 ricalcolata nell’Allegato 1 alla Determinazione, ovvero di segnalare eventuali cause ostative al pagamento, con l’avvertimento che, diversamente, il debito sarebbe stato compensato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di individuazione della quota di payback dovuta da un'azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché successiva determinazione di ricalcolo e richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti statali e regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna che individuava la quota di ripiano posta a suo carico. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale di ricalcolo dell'importo e la comunicazione con cui le veniva richiesto il pagamento entro trenta giorni, con avvertimento della possibile compensazione del debito. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'impresa ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente di avere versato la somma ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle censure rivolte contro gli atti di payback, rendendo non più necessaria una pronuncia di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...]
Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice per gli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dei giudizi relativi agli atti di payback.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disposizione sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione sostanziale controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, viene meno l'interesse attuale alla decisione sulle impugnazioni degli atti presupposti e applicativi, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione sui vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando l'andamento del giudizio e la sopravvenienza normativa lo giustificano.
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