Cassazione Penale, Ordinanza n. 15798/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano solo ripetitive di quelle già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche, anche quanto alla esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di uno degli imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 2 febbraio 2025. Dalla motivazione emerge che l'impugnazione, pur nell'intestazione menzionando anche la procura conferita dalla coimputata, è stata ritenuta proposta solo nell'interesse dell'imputato ricorrente. I motivi erano, secondo la Corte, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza introdurre questioni consentite in sede di legittimità. In particolare, il ricorso contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata correttamente valutata dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, in quanto già esclusa con motivazione congrua dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di motivi già dedotti e già puntualmente disattesi nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione giuridicamente corretta e logicamente non incongrua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in cassazione se il giudice di merito ne ha escluso l'applicazione con valutazione adeguata e coerente delle emergenze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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