Cassazione Penale, Sentenza n. 26288/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha censurato in Cassazione la sentenza di conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 449, comma 1, c.p. (incendio colposo), sostenendo che il reato si era già prescritto. La doglianza principale era che il termine prescrizionale fosse maturato prima della pronuncia d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che al momento della sentenza d'appello (16/03/2022) la prescrizione non fosse ancora maturata (termine calcolato, con aumento di un quarto per atti interruttivi, al 15/08/2021 e poi ulteriormente prorogato per 330 giorni di sospensione, con effettiva maturazione il 11/07/2022). Poiché il ricorso mirava unicamente a far valere una prescrizione che si è perfezionata dopo la decisione impugnata e prima della presentazione del ricorso, senza specifici motivi che avessero sollevato la questione nel giudizio di merito, è stato considerato inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (art. 581 lett. c) c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 449, comma 1, cod. pen.
Norma che individua il reato contestato (incendio colposo). La Corte conferma che il fatto originario è riconducibile a questa fattispecie.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Applicato per determinare il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi: il termine ordinario aumenta di un quarto; la Corte ha usato questo criterio per calcolare la scadenza della prescrizione a partire dalla data del reato e tenendo conto delle sospensioni/interruzioni.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Rinvio al principio di specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché esso mirava unicamente a far valere la prescrizione intervenuta dopo la decisione impugnata senza aver sollevato argomentazioni specifiche che giustificassero il gravame, violando la limitazione prevista dalla norma.
art. 606, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i casi in cui è proponibile il ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso in esame esula dai casi in cui l'art. 606 consente la decisione di merito su questioni sopravvenute.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 (massima citata)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che sia 'solo apparente' e volto unicamente a far valere fatti sopravvenuti non pertinenti alla specificità del gravame; viene usata per confermare l'orientamento applicato nel caso.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio della valutazione della colpa nella presentazione del ricorso: la Corte ha rilevato che non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere valutata in base alla situazione temporale al momento della decisione impugnata: se il termine si matura dopo la sentenza impugnata e prima del deposito del ricorso, la sola deduzione di tale sopravvenienza, senza specifici motivi già formulati nel gravame, può rendere il ricorso inammissibile per violazione della specificità dei motivi.
- Per il calcolo della prescrizione, quando intervengono atti interruttivi si applica l'aumento di un quarto del termine ordinario ex art. 161, comma 2, c.p.; vanno inoltre considerate sospensioni e interruzioni documentate nel procedimento che allungano la scadenza prescrizionale.
- Chi propone ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici e attinenti alla decisione impugnata: non è sufficiente riferire fatti o eventi sopravvenuti che non sono stati oggetto di doglianza nel giudizio di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio procedurale e non per merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e anche a sanzioni pecuniarie se sussiste colpa nella proposizione del ricorso.
- Il comportamento del Procuratore Generale (es. richiesta di annullamento per prescrizione) non vincola la Corte di Cassazione: la Corte verifica preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e i termini prescrizionali rilevabili dagli atti.
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