Cassazione Penale, Sentenza n. 35952/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 15/12/2021 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura dell'obbligo di presentazione settimanale (disposta dal G.I.P. del Tribunale di Monza) con la custodia cautelare in carcere per i capi 1, 2, 4 e 5. Il ricorrente deduceva, fra l'altro, che il Tribunale aveva ecceduto i poteri devolutigli dall'appello del P.M. motivando su diverso presupposto (pericolo di fuga anziché pericolo di reiterazione), violato i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari (art. 275 c.p.p.) e omesso di valorizzare l'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari). Successivamente la difesa ha prodotto il dispositivo della sentenza di merito (29/04/2022) che ha inflitto al ricorrente la pena complessiva di anni 1, mesi 8 e giorni 10 e l'assoluzione per il capo 4, deducendo la violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. che vieta la custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare in base all'ultimo motivo: la sentenza di merito ha accertato una pena complessiva inferiore al limite di 3 anni, rendendo applicabile il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza l'ordinanza impugnata, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, è stata annullata per violazione di legge e il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Milano per nuovo giudizio conformemente al divieto di cui all'art. 275, comma 2-bis.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen.
«il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»
La norma vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere quando, alla luce degli elementi disponibili e della prognosi sulla pena, il giudice ritiene che la pena detentiva che verrà inflitta non supererà i tre anni. La Corte l'ha applicata in relazione alla sentenza di merito che ha fissato la pena complessiva al di sotto di tale soglia, determinando l'illegittimità della misura cautelare carceraria.
art. 310 cod.proc.pen.
Regola l'appello del Pubblico ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari: introduce il potere del Tribunale di riformare il provvedimento impugnato nell'ambito dei limiti dell'impugnazione. La questione di devoluzione è stata allegata dal ricorrente ma risultata assorbita dall'applicazione del divieto di cui all'art. 275, comma 2-bis.
art. 274 cod.proc.pen.
Prevede le regole generali in materia di misure cautelari e il contenuto dell'ordinanza che le dispone; rilevante ai fini dei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente.
art. 606 lett. c) e lett. e) cod.proc.pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione riguardanti violazione di norme di diritto (lett. c) e omessa o manifestamente insufficiente motivazione (lett. e)). Il ricorrente ha invocato tali profili per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 597 cod.proc.pen.
Norma che attiene alla devoluzione degli specifici punti della decisione impugnata e ai limiti della cognizione dell'organo chiamato a decidere in sede di appello del P.M.; è stata richiamata dal ricorrente per contestare l'eventuale eccedenza di poteri del Tribunale di Milano.
art. 23, comma 8, dl n.137/2020
Norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione e alla forma del giudizio; citata come indicazione del rito di trattazione adottato.
Massime di principio
- Se, anche successivamente al provvedimento cautelare, emerge (per es. tramite la sentenza di merito) che la pena prevedibile o effettivamente inflitta è inferiore o uguale a tre anni, l'art. 275, comma 2-bis c.p.p. può comportare l'illegittimità della custodia cautelare in carcere e l'annullamento del provvedimento.
- L'appello del Pubblico ministero disciplina la materia devoluta: in linea di principio il giudice d'appello non può fondare la propria decisione su ragioni che esorbitino dall'ambito delle censure proposte dall'appellante; eccezionalmente, profili di illegittimità manifesti e successivamente emergenti possono rendere assorbente un vizio di legge sopravvenuto.
- La graduazione delle misure cautelari e il principio di extrema ratio impongono al giudice di motivare in modo specifico la necessità della misura più afflittiva (custodia in carcere) e di valutare preventivamente misure meno gravose (es. obblighi, arresti domiciliari).
- In presenza di contestazioni sulla motivazione (proporzionalità, adeguatezza, omessa comparazione con misure meno afflittive), è utile che la difesa produca elementi e, se disponibili, il dispositivo di eventuali sentenze di merito che dimostrino la concreta entità della pena, poiché ciò può incidere direttamente sulla legittimità della misura cautelare.
- Le doglianze relative all'eccesso di potere rispetto ai motivi devoluti dall'appello del P.M. sono rilevanti, ma possono risultare assorbite quando sussista un vizio di legge evidente che impone l'annullamento del provvedimento cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35712/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35880/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35901/2022 del 23/09/2022
- Sentenza penale · 23 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35907/2022 del 23/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →