Sentenza n. 1168/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Dipartimento n. 11, Ambiente e Territorio, della Regione Calabria, n. 418665 del 30.09.2021, trasmessa con raccomandata spedita l'8.10.2021 e ricevuta in data 12 ottobre 2021 dalla Sig.ra Corso, in data 14 ottobre 2021 dal Sig. Lazzaro Ivan e in data 3 novembre 2021 dal Sig. Parisi Salvatore, con cui è stata disposta l'inammissibilità di un'istanza prodotta dai ricorrenti per ottenere, con riferimento all'ampliamento di un fabbricato destinato a civile abitazione e frazionamento, l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 308/2004 con contestuale archiviazione del relativo procedimento, nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra della delibera n. 393/2009 e dei relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, con archiviazione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la declaratoria regionale di inammissibilità dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell’art. 1, commi 37-39, della l. n. 308/2004 unitamente alle domande di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, riguardanti l’ampliamento e il frazionamento di un fabbricato destinato a civile abitazione, realizzato senza titolo, con aumento di superficie e volume, in area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di imparzialità, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e lesione della partecipazione procedimentale. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, ritenuta tautologica, errata e generica. Il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, l. n. 308/2004 e della direttiva allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 393/2009. In particolare, i ricorrenti sostenevano che la Regione avesse invaso la competenza comunale sulla valutazione delle domande di condono edilizio e avesse omesso di trasmettere l’istanza alla Soprintendenza per il relativo parere.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla motivazione e alla disciplina sostanziale, ritenendoli infondati. La nota regionale è stata giudicata sufficientemente motivata perché richiamava la disciplina del cosiddetto terzo condono e spiegava che, nelle aree vincolate, esso è limitato agli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, mentre non consente la sanatoria degli abusi maggiori comportanti nuove superfici o volumetrie, riconducibili alla tipologia 1. Poiché l’intervento aveva determinato aumento di superficie e volume ed era stato realizzato in area vincolata prima dell’esecuzione delle opere, il condono risultava normativamente precluso. Ne conseguiva che l’accertamento della compatibilità paesaggistica era attività ultronea e non era necessario acquisire il parere della Soprintendenza, non potendo comunque condurre a un esito favorevole. Il TAR ha inoltre escluso che la Regione avesse usurpato competenze comunali, rilevando che la valutazione dell’insussistenza dei presupposti normativi del condono paesaggistico poteva essere svolta sulla base della natura dell’abuso. L’attestazione edilizia comunale prodotta dai ricorrenti, secondo cui le istanze sarebbero state accoglibili, è stata ritenuta un atto endoprocedimentale privo di motivazione e di valore dispositivo. È stato respinto anche il motivo sulla partecipazione procedimentale: trattandosi di provvedimento vincolato e obbligatoriamente negativo in presenza di nuove superfici o volumetrie in area vincolata, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non avrebbe potuto determinare l’annullamento dell’atto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti della Regione Calabria, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti delle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento finale è vincolato e l’esito negativo è inevitabile.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando indica, mediante richiami normativi intellegibili, la ragione principale ostativa alla sanatoria, soprattutto in presenza di un’attività vincolata.
art. 1, commi 37-39, l. 308/2004
La disciplina dell’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria non consente di superare la preclusione derivante dall’insussistenza dei presupposti della sanatoria edilizia.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nelle aree sottoposte a vincolo, il terzo condono è limitato agli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e non si applica agli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, anche se il vincolo è relativo o successivo all’abuso.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Le categorie di interventi edilizi richiamate per individuare gli abusi minori non comprendono opere con nuova superficie o volumetria.
Massime di principio
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il cosiddetto terzo condono è applicabile esclusivamente agli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, mentre è precluso per gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 che comportino nuova superficie o volumetria.
- La realizzazione di nuove superfici o volumetrie in area paesaggisticamente vincolata impedisce la sanatoria anche quando il vincolo non sia assoluto, quando sia stato imposto successivamente all’abuso o quando l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica.
- Quando la sanatoria edilizia è normativamente preclusa, l’accertamento della compatibilità paesaggistica diviene attività ultronea; pertanto, l’amministrazione può dichiarare l’inammissibilità dell’istanza senza acquisire il parere dell’autorità paesaggistica, poiché tale parere non potrebbe condurre a un esito favorevole.
- Per un provvedimento vincolato di inammissibilità della sanatoria è sufficiente una motivazione che individui chiaramente la ragione normativa ostativa, senza necessità di una più ampia ponderazione degli interessi.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando, alla luce della natura dell’abuso e della disciplina applicabile, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare necessariamente una decisione negativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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