Cassazione Penale, Sentenza n. 25120/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorso denunciava errata applicazione delle norme sul reato continuato e carenza di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena per il capo 1) della sentenza d'appello. In particolare si lamentava che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene complessive, non aveva adeguatamente scorporato le precedenti condanne (pronunciate in vari provvedimenti) per identificare il reato più grave, non aveva indicato la pena base fissata per quel reato né fornito motivazione sul calcolo degli aumenti per i reati-satellite, e poteva aver violato il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave imposto dalla giurisprudenza di legittimità
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. La Cassazione ha censurato l'omessa scomposizione delle condanne precedenti, la mancata individuazione del reato più grave, l'assenza di specificazione della pena base e la carente motivazione sull'entità dei singoli aumenti, non permettendo il controllo sulla correttezza del calcolo e sulla compatibilità con il limite del triplo; ha quindi ordinato che la Corte d'appello in diversa composizione provveda a rideterminare la pena rispettando i criteri di legittimità e motivando compiutamente
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
indicazione del rito negoziato con cui erano state pronunciate alcune delle sentenze di condanna richiamate nel procedimento.
art. 81 cod. pen.
norma sul reato continuato; richiamata quale disciplina applicabile per la determinazione degli aumenti di pena tra reati continuati e per il principio che impone di individuare il reato base e gli aumenti per i reati-satellite.
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato in tema di competenze e composizione del giudice dell'esecuzione (contesto procedurale).
art. 671 cod. proc. pen.
norma che disciplina i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione penale, compresa la rideterminazione della pena per reato continuato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
straordinario motivo di ricorso per violazione di legge (erronea applicazione della legge penale); usato per censurare la determinazione della pena e l'applicazione delle norme sul reato continuato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
motivo di nullità per insufficiente motivazione; usato per censurare la carenza di motivazione sugli aumenti di pena.
artt. 132 e 133 cod. pen.
parametri discrezionali cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena (pena-base e applicazione delle circostanze), richiamati per obbligare a motivare la scelta della pena-base e degli aumenti.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
principio di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile di condanna.
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
orientamento che impone al giudice dell'esecuzione, nel rideterminare pene per reato continuato su condanne distinte con plurimi reati unificati, di scorporare le condanne, individuare il reato più grave e operare aumenti autonomi per ciascun reato-satellite, compresi quelli già unificati in cognizione.
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (dep. 2021)
principio che impone al giudice, anche in sede esecutiva, di motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, al fine di consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermini pene su più condanne deve scorporare le precedenti unificazioni e individuare esplicitamente il reato più grave (pena-base) prima di calcolare gli aumenti per i reati-satellite.
- Gli aumenti di pena per reati-satellite devono essere motivati singolarmente: non è sufficiente il rispetto formale del limite del triplo della pena-base, poiché è necessario rendere trasparente il percorso logico-giuridico.
- Il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile, salvo motivazione conforme ai principi di legittimità.
- In presenza di più sentenze e condanne, il calcolo complessivo deve essere documentabile: occorre indicare la pena base scelta, i parametri usati per ciascun incremento e verificare il rispetto dei limiti normativi e giurisprudenziali.
- In caso di carenze motivazionali o di violazioni dei parametri giurisprudenziali, la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile con rinvio per nuovo esame da parte di diversa composizione.
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