Cassazione Penale, Sentenza n. 3173/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2023 con cui la Corte d'appello di Trieste aveva respinto l'istanza di rimessione in termini proposta dai difensori di Sefer. I difensori contestavano che la Corte aveva erroneamente inteso che fosse stata chiesta la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., mentre il ricorrente sosteneva di essere stato giudicato in assenza (era stato dichiarato assente all'udienza dell'8/02/2016), di essere poi rientrato in Romania e di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento; inoltre contestavano la ricostruzione relativa agli avvisi e alla nomina del difensore, richiedendo l'applicazione dell'art. 175 c.p.p. ovvero, secondo i difensori, una diversa qualificazione del rimedio a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato ritenuto che, poiché il ricorrente era stato dichiarato assente, il rimedio applicabile sarebbe stato la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e non la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.; non è consentita la riqualificazione di una richiesta di restituzione in termini come istanza di rescissione del giudicato. È stato inoltre affermato che l'elezione di domicilio non altera la disciplina applicabile: ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis (nella formulazione post legge 28/4/2014 n.67) si applica l'art. 629-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina della restituzione in termini per la proposizione dell'impugnazione; applicabile ai procedimenti contumaciali secondo la disciplina previgente, ma non riqualificabile quale strumento per la rescissione del giudicato quando l'imputato sia stato dichiarato assente.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per i procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis (nella versione introdotta dalla legge 28/04/2014 n.67); è il rimedio corretto quando l'imputato è stato dichiarato assente.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di assenza dell'imputato; se applicata (nella formulazione successiva alla legge n.67/2014) determina l'applicabilità del rimedio di rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha modificato la disciplina procedurale distinguendo tra assenza (art. 420-bis nella nuova formulazione) e contumacia, incidendo sulla scelta del rimedio (rescissione del giudicato vs restituzione in termini).
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento al principio di conservazione degli atti processuali che il giudice non può utilizzare per riqualificare istanze quando ciò riguardi rimedi non qualificati come impugnazioni dal codice; utilizzato per escludere la riqualificazione della restituzione in termini in rescissione del giudicato.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato formalmente dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis (nella versione post legge n.67/2014), il rimedio corretto per far valere violazioni relative alla conoscenza del processo è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis e non la restituzione in termini ex art. 175.
- Non è possibile ottenere la riqualificazione automatica di una istanza di restituzione in termini come domanda di rescissione del giudicato: i rimedi hanno oggetti giuridici differenti e non sono intercambiabili in base al principio di conservazione.
- L'elezione di domicilio presso il difensore non impedisce l'applicazione delle regole sulla assenza e non trasforma automaticamente la fattispecie in contumacia ai fini della scelta del rimedio impugnatorio.
- Chi propone un rimedio processuale errato rischia l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese (e, se ravvisata colpa, anche a sanzioni come la somma alla Cassa delle ammende); è quindi essenziale qualificare correttamente lo status dell'imputato (assente vs contumace) e scegliere il rimedio procedurale appropriato.
- La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il divieto di riqualificazione tra questi rimedi e richiama decisioni delle Sezioni Unite a supporto della distinzione.
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