Cassazione Penale, Sentenza n. 9094/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di due manufatti abusivi (uno in ferro e muratura di circa 70 mq su preesistente baracca in lamiera; l'altro in legno di circa 20 mq ancorato con massetto) per violazione delle norme edilizie e antisismiche e collocazione in area con vincolo paesaggistico. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sul punto del "periculum in mora", sostenendo che, essendo le opere ultimate, il Tribunale si era limitato a formulazioni di stile (richiamo al carico urbanistico e alle dimensioni/destinazione) senza indicare ragioni concrete per cui la disponibilità degli immobili avrebbe inciso sull'assetto urbanistico; inoltre sosteneva che una delle costruzioni (20 mq) fosse inidonea a destinazione abitativa e che l'altra potesse ospitare un solo nucleo familiare, quindi l'aggravio urbanistico non sarebbe concreto né attuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse meramente apparente o stereotipata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e successive pronunce) secondo la quale il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto anche su opere ultimate quando sussista un concreto pericolo di aggravamento del reato derivante dalla libera disponibilità del bene, in particolare per l'aggravio del "carico urbanistico" e per l'alterazione dell'assetto territoriale, nonché per violazioni della normativa antisismica che implicano un rischio per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto la valutazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata: uno dei manufatti aveva pacifica destinazione abitativa, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico e vi sono ipotesi di violazione delle norme antisismiche, tutti elementi che giustificano il periculum. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo: la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la misura anche su opere ultimate quando sussista pericolo concreto di aggravamento del reato dovuto alla disponibilità del bene; richiede motivazione adeguata, ma l'onere si attenua in casi di inedificabilità assoluta, realizzazione ex novo o destinazione abitativa in contrasto con pianificazione
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Il vincolo paesaggistico sull'area è stato richiamato come fattore che rende rilevante l'alterazione dei luoghi protetti, contribuendo a giustificare il periculum in relazione all'aggravio del carico urbanistico e all'alterazione dell'assetto territoriale
D.P.R. 380/2001 (artt. 83, 93, 95)
Norme tecniche e disposizioni in materia antisismica richiamate: la violazione della disciplina antisismica è stata ritenuta elemento di maggior pregiudizio e fonte autonoma di pericolo per la pubblica incolumità, rafforzando la sussistenza del periculum
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di opere edilizie ultimate è ammissibile: non è escluso il periculum per il solo fatto che l'opera sia compiuta; il giudice deve valutare la concreta possibilità che la disponibilità del bene aggravi le conseguenze del reato.
- L'onere motivazionale del giudice richiede che, soprattutto quando l'impatto urbanistico non sia immediatamente evidente, siano indicate le ragioni concrete in base alle quali l'utilizzo o la disponibilità dell'opera incide sull'assetto urbanistico e sulle esigenze di urbanizzazione primaria/secondaria.
- In situazioni di inedificabilità assoluta, di realizzazione ex novo o di mutamento della destinazione in abitativa in area non compatibile, il filtro motivazionale si attenua: l'intervento normativo/giurisprudenziale reputa più agevole considerare l'aggravio del carico urbanistico e l'alterazione del territorio come elementi sufficienti a giustificare la misura.
- Le violazioni delle norme antisismiche costituiscono elemento autonomo e significativo ai fini del periculum, poiché implicano rischi per la pubblica incolumità e rendono più cogente la misura cautelare reale.
- La mera piccola superficie dell'opera non esclude automaticamente il periculum: conta la valutazione complessiva (dimensioni, destinazione reale, incidenza su servizi e infrastrutture, contesto normativo e paesaggistico) e il giudice deve motivare come tali profili determinino un'effettiva ricaduta sull'assetto territoriale.
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