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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35644/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per tentato omicidio e per porto ingiustificato di arma: si denunciava il difetto di univocità della condotta e la mancanza della prova del dolo omicida (anche in forma alternativa), richiedendo la riqualificazione in lesioni personali; si contestava l\'applicazione dell\'aggravante dei futili motivi sostenendo che la causa scatenante poteva non essere banale; si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (collaborazione, consegna del coltello, lettere di scuse, incensuratezza, prognosi lieve); si impugnava la condanna per il porto dell\'arma e si chiedeva il riconoscimento della continuazione tra la contravvenzione e il tentato omicidio oppure l\'assoluzione dalla contravvenzione sulla base della giustificazione del possesso del coltello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti, confermando la condanna per tentato omicidio (pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione) e per la contravvenzione ex art. 4, co. 2, L. n. 110/1975 (mesi 4 di arresto e C 800 di ammenda). La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito: la condotta era idonea e diretta in modo non equivoco a recare la morte (valutazione ex ante dell\'idoneità degli atti, tenuto conto dell\'arma, dei fendenti e delle parti corporee colpite), la desistenza volontaria non si configura essendosi concretizzati atti idonei a creare il meccanismo causale dell\'evento; l\'aggravante dei futili motivi è correttamente applicata alla luce della sproporzione tra motivo e gravità dell\'azione; la richiesta di continuazione è infondata perché mancava un\'anticipata e unitaria ideazione dei reati; il diniego delle attenuanti generiche è motivato e insindacabile in sede di legittimità. Ricorso rigettato, spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    "atti diretti in modo non equivoco"

    La Corte richiama che per il reato tentato occorrono atti esecutivi diretti in modo non equivoco alla consumazione; l\'idoneità degli atti va valutata ex ante con una prognosi riguardante la situazione che si prospettava all\'agente al momento dell\'azione

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure svolte non sono fondate e che la motivazione di merito è congrua e completa anche per relationem rispetto al primo grado

  • art. 4, comma 2, L. n. 110/1975

    Applicata per il porto ingiustificato di arma; la Corte conferma che il possesso fuori dall\'abitazione non era giustificato, anche alla luce dell\'uso criminoso fatto del coltello

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel discorso sulla continuazione: la Corte precisa che non c\'è confusione tra continuazione e premeditazione; la continuazione richiede una anticipata unitaria ideazione dei reati, non riscontrabile nel caso di lite occasionale

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti: la Corte ribadisce il margine di apprezzamento del giudice di merito nell\'attribuzione delle circostanze e la limitata sindacabilità in sede di legittimità se la motivazione è coerente e non contraddittoria

Massime di principio

  • Per il tentato omicidio la valutazione del dolo si effettua indirettamente sulla base di elementi esterni (arma, numero e direzione dei fendenti, modalità dell\'azione) e sull\'idoneità ex ante degli atti a causare l\'evento
  • La desistenza volontaria è esclusa quando l\'agente abbia già posto in essere atti che entrano nel meccanismo causale idoneo a provocare l\'evento; il recesso attivo è distinta e richiede un fatto positivo idoneo a scongiurare l\'evento
  • L\'aggravante dei futili motivi richiede la sproporzione, dal punto di vista comune, tra il motivo scatenante e la gravità del reato: uno stimolo lieve o banale che appare insufficiente a giustificare la gravità dell\'azione legittima l\'aggravante
  • La continuazione tra reati presuppone un\'anticipata ed unitaria ideazione dei più reati: il semplice possesso dell\'arma non basta a provare un progetto criminoso unitario, soprattutto se il fatto principale scaturisce da una lite occasionale
  • In appello il giudice non è tenuto a replicare punto per punto tutte le argomentazioni dell\'impugnante quando le decisioni di primo e secondo grado risultano coerenti e integrate; la Cassazione valorizza la sinergia motivazionale tra i due gradi
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche rimane sostanzialmente di competenza del giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è contraddittoria o carente

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