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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 6 giugno 2024 n. 122/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 122/2024, recante condanna al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 122/2024, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il loro diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ed era stato disposto il pagamento delle somme indicate nel titolo. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che non risultavano pagamenti, nemmeno parziali. Ha inoltre considerato non contestato dall'Amministrazione il credito sia nell'an sia nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura dei ricorrenti, per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso aggiuntivo è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico e attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto a verificare e imporre l'esecuzione del giudicato e a predisporre, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione può essere imposto, nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, legittima l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine giudiziale di pagamento.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra di avere effettuato pagamenti, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e definendo preventivamente termini, poteri e obblighi di relazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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