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Sentenza

Sentenza n. 1133/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 741/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento di quanto previsto dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la prestazione dovuta in esecuzione della sentenza passata in giudicato era stata effettuata nel corso del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese processuali a carico dell’amministrazione intimata, liquidandole in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori. Ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo inutilmente proseguibile la controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione se il ricorso si è reso necessario per ottenere l’adempimento anteriormente omesso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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