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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00058/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società cessionaria di una serie di crediti derivanti da prestazioni sanitarie e forniture rese in favore dell'ente pubblico aveva agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza di compiuta esposizione dei fatti e, poi, rigettato le domande. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre omesso esame di documenti decisivi: nel primo motivo, in relazione agli interessi di mora, anatocistici e somme ex d.lgs. n. 231/2002, sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provati i crediti e non avesse valorizzato comportamenti dell'ente pubblico che integrerebbero riconoscimento del credito o comunque incompatibilità con la negazione del ricevimento delle fatture e dell'esecuzione delle prestazioni; nel secondo, in relazione alla sorte capitale e ai relativi accessori, lamentava che i crediti azionati e poi pagati dall'ente fossero stati provati e che non vi fossero contestazioni specifiche sul diritto alle somme accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Nessuna delle parti aveva depositato, insieme al ricorso o al controricorso, la relazione di notificazione della sentenza d'appello impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; tale omissione impediva alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione. La mera dichiarazione delle parti circa la notificazione della sentenza non è stata ritenuta sufficiente, e la successiva istanza di decisione non conteneva deduzioni idonee a sanare il vizio. La Corte ha anche escluso rilievo alla "prova di resistenza", perché il ricorso risultava comunque tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per malgoverno della valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sui crediti azionati

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare errori processuali e violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per lamentare l'omesso esame di fatti e documenti decisivi

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la sua inosservanza comporta improcedibilità del ricorso se non viene depositata la sentenza impugnata con la relata di notifica

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere la sanatoria tramite deposito del controricorrente oltre i limiti consentiti

  • art. 372 c.c.

    citato per affermare che la produzione tardiva non sana l'omissione originaria; nel testo è richiamato nel ragionamento sulle produzioni tardive

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte in conseguenza della conferma della proposta di definizione anticipata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato dalle doglianze della ricorrente in relazione agli interessi e alle somme dovute per ritardo nei pagamenti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la parte che allega la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositare, contestualmente al ricorso, copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • La dichiarazione della controparte sulla data di notificazione della sentenza non sana l'omesso deposito della relata, poiché il controllo sulla tempestività dell'impugnazione risponde a un'esigenza pubblicistica sottratta alla disponibilità delle parti.
  • La successiva produzione della documentazione mancante non è idonea a sanare la violazione dell'art. 369 c.p.c. quando il termine per il deposito sia ormai spirato.
  • L'improcedibilità va dichiarata anche se la notificazione della sentenza, rispetto alla data di pubblicazione, appare comunque tardiva rispetto al termine breve di impugnazione, poiché la Corte deve poter verificare subito la tempestività del ricorso.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione che valorizza l'abuso del processo e la funzione dissuasiva della norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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