Cassazione Penale, Sentenza n. 27309/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente fino a euro 2.506.780, disposto nei confronti di un indagato e di una società a lui riconducibile in relazione al profitto di più delitti contestati nell'ambito di attività economiche e fiscali. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego di dissequestro. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sul contraddittorio nel giudizio camerale cautelare: il periculum in mora sarebbe stato affermato anche sulla base di un parere del Commissario giudiziale depositato dal pubblico ministero oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza, quindi inutilizzabile; espunto tale documento, secondo la difesa residuerebbe solo una sproporzione tra profitto confiscabile e patrimonio, insufficiente a fondare il pericolo. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che il periculum fosse del tutto mancante o apparente, perché fondato su formule stereotipate circa commistione patrimoniale, intestazione a terzi, rapidità dei traffici e occultamento delle somme, senza specifica dimostrazione del rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che nel giudizio di appello cautelare reale si applicano le forme dell'art. 127 c.p.p. richiamate dall'art. 310 c.p.p. e, per effetto dell'art. 322-bis c.p.p., i medesimi principi valgono anche per l'appello cautelare reale; il deposito tardivo di documenti può porre un problema di contraddittorio e integrare, in astratto, una nullità a regime intermedio, ma nel caso concreto la difesa aveva potuto interloquire sul documento, depositare a sua volta note e controdeduzioni e non aveva allegato uno specifico e attuale pregiudizio difensivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che nei provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il vizio motivazionale è deducibile solo se la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione ampia e non arbitraria sul periculum, valorizzando la difficoltà di recupero del denaro per i passaggi di liquidità tra l'indagato e società da lui amministrate, la rapidità dei traffici economici, l'acquisto di un immobile con provvista proveniente da una società coinvolta e la modesta capienza dei conti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
richiamando l'art. 310 c.p.p. in quanto compatibile, estende al giudizio di appello cautelare reale le forme del procedimento camerale e i relativi principi sul contraddittorio e sul deposito di memorie e documenti
art. 310 c.p.p.
prevede che l'appello cautelare si svolga in camera di consiglio nelle forme dell'art. 127 c.p.p.
art. 127 c.p.p.
il termine di cinque giorni per il deposito di memorie e documenti va rispettato; il termine di cinque giorni e le regole del contraddittorio si applicano al procedimento camerale, anche in relazione alla produzione documentale
art. 191 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro della dedotta inutilizzabilità del documento tardivamente depositato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
indicato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
indicato dalla difesa per la violazione di norme processuali e del contraddittorio
art. 125, comma 3 c.p.p.
richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento cautelare reale
art. 321 c.p.p.
norma sul sequestro preventivo, compreso quello finalizzato alla confisca
art. 325 c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali alla violazione di legge, includendo solo motivazione mancante o meramente apparente
art. 178, lett. c) c.p.p.
qualifica la lesione del contraddittorio e dell'assistenza difensiva come nullità generale a regime intermedio
art. 182, comma 2 c.p.p.
impone alla parte che deduce una nullità a regime intermedio di allegare un concreto, attuale e verificabile interesse e gli effetti del vizio sul diritto di difesa
art. 616 c.p.p.
disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 9 CCII
richiamato solo per descrivere l'accesso della società a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
art. 316-ter c.p.
reato presupposto del sequestro e della confisca
art. 640-bis c.p.
reato presupposto del sequestro e della confisca
art. 648-ter.1 c.p.
reato presupposto del sequestro e della confisca
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
reato tributario contestato come base del profitto confiscabile
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
reato tributario contestato come base del profitto confiscabile
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, anche reale, le parti possono produrre documenti nuovi, ma il deposito deve avvenire nel rispetto del termine dilatorio previsto per le memorie e i documenti; il termine presidia il contraddittorio e la parte avversa non ha un onere di controllo del fascicolo oltre quel termine.
- La tardiva produzione documentale non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto o la cassazione del provvedimento: quando la difesa abbia comunque potuto conoscere il documento, replicare in udienza e depositare proprie controdeduzioni, manca un concreto pregiudizio difensivo idoneo a fondare la nullità dedotta.
- La violazione del contraddittorio che incida sull'assistenza difensiva integra, in astratto, una nullità generale a regime intermedio; tuttavia essa va dedotta e comprovata allegando un interesse attuale e specifico, non essendo sufficiente un pregiudizio meramente astratto o teorico.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, non quando sia semplicemente ritenuta non condivisibile dalla difesa.
- Il periculum in mora in materia di sequestro finalizzato alla confisca deve essere ancorato a elementi concreti che rendano prevedibile la dispersione, l'occultamento o la compromissione delle garanzie patrimoniali, potendo il giudice valorizzare dati quali il trasferimento di liquidità tra soggetti collegati, la rapidità dei movimenti finanziari e la riconducibilità di beni a terzi solo fittizi.
- La censura di difetto di motivazione non può essere costruita su un'asserita mancata considerazione di elementi difensivi se il provvedimento impugnato li abbia esaminati e confutati, e se la doglianza non sia stata specificamente devoluta con atti processuali ritualmente richiamabili in sede di legittimità.
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