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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4955/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento/inesatta percezione delle risultanze processuali. Sostenevano di avere consegnato la lana di roccia (rifiuto non pericoloso, CER 17 06 04) alla società Eureko s.r.l. per il trasporto e smaltimento; che Eureko, autorizzata al trasporto ma priva delle autorizzazioni per la messa in riserva/deposito temporaneo, aveva invece temporaneamente depositato i rifiuti presso la propria sede; i ricorrenti affermano di non essersi ingeriti nell'attività dell'appaltatore e di non aver stoccato i rifiuti, contestando che il Tribunale e la Corte di Cassazione avessero attribuito loro obblighi di vigilanza e responsabilità per omessa vigilanza sulla Eureko.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze non configurino un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma costituiscano valutazioni critiche della motivazione (vizi di giudizio) che non sono rimediabili con il rito straordinario. La Corte ha richiamato il quadro probatorio di primo grado (sequestro, esame tecnico, testimonianze) che aveva evidenziato stoccaggio in "big bag" privi di indicazioni, rapporti di lunga collaborazione e conoscenza dell'assenza di autorizzazione alla messa in riserva da parte di Eureko, giustificando l'affermazione di obblighi di vigilanza a carico dei rappresentanti della S.A.R.M. Per l'inammissibilità il Collegio ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma penale richiamata quale fattispecie contestata: gestione illecita di rifiuti (recupero e smaltimento) che ha costituito il capo d'imputazione nei confronti dei rappresentanti della S.A.R.M.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - artt. 208 e ss.

    Prevedono i requisiti autorizzativi per attività di trasporto, deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti; la sentenza valorizza la differenza tra autorizzazione al trasporto e mancanza di poteri di messa in riserva/deposito, rilevanti per accertare responsabilità e obblighi di vigilanza

  • Codice di procedura penale - art. 625‑bis

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione: il Collegio ricorda che si tratta di rimedio limitato a errori percettivi sulle risultanze del giudizio di legittimità e non di un nuovo grado di merito per rimettere in discussione valutazioni o motivazioni

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente l'imposizione, in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente, dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende: applicato nel caso con somma di Euro 3.000,00

  • Codice di procedura civile - art. 395, n. 4 (richiamato)

    Richiamato per del contenuto della nozione di errore di fatto: si censurano solo inesatte percezioni di fatti incontrovertibili o omissioni/invenzioni nella lettura degli atti, non valutazioni giudiziali

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020 (Fissolo)

    In tema di gestione dei rifiuti, “in tema di delega”: "In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato)"

    La giurisprudenza citata delimita i presupposti della delega interna di funzioni e ribadisce la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante: la Corte ha richiamato questo principio per spiegare i limiti della delega e l'obbligo di vigilanza che può fondare responsabilità

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015 (D'Andrea e altro)

    In tema di gestione dei rifiuti, "l'appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola..., riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto"

    Principio secondo cui l'appaltatore è in via ordinaria responsabile dello smaltimento; tuttavia la responsabilità può estendersi al committente ove sussista ingerenza o controllo diretto, principio richiamato per valutare l'estensione degli obblighi di vigilanza

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori di percezione delle risultanze del giudizio di legittimità ("invenzione" o "omissione" di fatti incontrovertibili) e non consente riesaminare apprezzamenti di merito o vizi motivazionali.
  • In materia di gestione dei rifiuti l'appaltatore/trasportatore è, di norma, tenuto agli obblighi di corretto smaltimento; il committente può essere ritenuto responsabile solo se sussiste ingerenza, controllo diretto o omessa vigilanza nel rapporto con l'appaltatore.
  • La delega interna di funzioni esonera parzialmente il delegante solo se è puntuale, provata, conferisce i correlativi poteri decisionali e il delegato è tecnicamente idoneo; resta comunque un obbligo di vigilanza del delegante, inteso come verifica della correttezza complessiva, non controllo continuativo.
  • La semplice deduzione di contraddizioni o valutazioni alternative nella motivazione della Corte di Cassazione non integra, di per sé, un "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625-bis: chi impugna deve dimostrare l'esistenza di un fatto incontrovertibile erroneamente rappresentato o omesso.
  • L'inammissibilità del ricorso straordinario può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se l'inammissibilità è ritenuta imputabile a colpa del ricorrente.

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