Sentenza n. 5924/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma 6 n.995 del 8.7.2025 con la quale ha aggiudicato in via definitiva la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto secondario pazienti infermi in ambulanza per le esigenze della ASL Roma 6 alla Florida Care società Cooperativa sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza alla RTI prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, deducendo, in primo luogo, che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per la mancata indicazione del costo della manodopera nell'offerta e perché il documento di offerta economica sarebbe stato sottoscritto soltanto dalla mandataria, senza la sottoscrizione delle mandanti. In secondo luogo, ha lamentato l'assenza nell'offerta dell'aggiudicataria degli elementi richiesti dal disciplinare in relazione alla clausola sociale, all'obbligo di destinare il 30% delle assunzioni all'occupazione giovanile e il 30% a quella femminile, nonché delle copie delle carte di circolazione delle ambulanze dedicate al servizio. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 e il difetto di istruttoria per la mancata esclusione delle prime due concorrenti, che avrebbero costituito un unico centro decisionale, in ragione di presunte omissioni comuni nelle offerte e della redazione delle offerte da parte del medesimo soggetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'offerta economica, comprensiva dei costi della manodopera pari a euro 10.921.063,62, fosse inserita nella complessiva offerta di gara, correttamente sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese del RTI. L'art. 17 del disciplinare imponeva l'inserimento dell'offerta economica, ma non prevedeva l'esclusione per la mancata sottoscrizione autonoma del relativo documento; la sottoscrizione della busta telematica garantiva comunque la riferibilità dell'offerta a tutte le imprese raggruppate. La previsione escludente del disciplinare è stata interpretata come riferita a carenze sostanziali e contenutistiche, non a un formalismo privo di incidenza sull'impegno negoziale. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che il progetto di assorbimento del personale, l'impegno relativo alle quote di occupazione giovanile e femminile e la dichiarazione di rispetto della clausola sociale erano presenti nell'offerta tecnica integrale, anche se oscurati nella documentazione prodotta dalla ricorrente. Le carte di circolazione delle ambulanze erano anch'esse allegate all'offerta integrale e risultavano oscurate soltanto nella copia depositata in giudizio. Il disciplinare richiedeva un adempimento sostanziale, non l'impiego di una formula predeterminata. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso la sussistenza di un unico centro decisionale tra le prime due classificate. L'accertamento richiede una verifica rigorosa e progressiva: controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 c.c.; eventuale relazione tra le imprese idonea a determinare un condizionamento reciproco; e, infine, accertamento dell'unicità del centro decisionale sulla base degli assetti societari, personali o del contenuto delle offerte. I collegamenti allegati dalla ricorrente, di natura formale o grafica, non erano precisi, concordanti e significativi e non dimostravano un preventivo concerto delle offerte lesivo della loro segretezza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte costituita, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura era una procedura aperta disciplinata dal codice dei contratti pubblici.
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti ... sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.
L'esclusione per unico centro decisionale richiede indizi rilevanti e un accertamento rigoroso, fondato su elementi univoci relativi sia agli assetti delle imprese sia al contenuto delle offerte, idonei a dimostrare un preventivo concerto lesivo della segretezza delle offerte.
art. 2359 c.c.
Costituisce il primo passaggio della verifica progressiva dell'eventuale collegamento sostanziale tra imprese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato per estendere al caso deciso il principio già applicato dalla stessa Sezione in una precedente sentenza relativa alla medesima procedura.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la sottoscrizione digitale della busta telematica da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate può rendere certa l'imputabilità dell'offerta complessiva a tutti i componenti del RTI, anche quando il documento interno relativo all'offerta economica non sia autonomamente sottoscritto da ciascuna impresa, se la lex specialis non prevede espressamente tale sottoscrizione a pena di esclusione e l'impegno negoziale è comunque certo.
- Le clausole della lex specialis che prevedono l'esclusione devono essere interpretate, in assenza di una chiara previsione contraria, come riferite alle carenze sostanziali e contenutistiche dell'offerta, non a meri difetti formali privi di incidenza sulla riferibilità e sulla serietà dell'impegno assunto; nelle procedure di gara gli aspetti sostanziali prevalgono sui formalismi privi di utilità.
- Quando la lex specialis impone la presentazione di una dichiarazione relativa alla clausola sociale o a quote occupazionali, è sufficiente l'adempimento sostanziale dell'obbligo dichiarativo; non è necessaria l'adozione di una formula sacramentale, purché l'impegno richiesto risulti effettivamente dall'offerta.
- L'esclusione per imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale richiede un accertamento progressivo: controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 c.c.; eventuale relazione tra le imprese idonea al reciproco condizionamento; e verifica finale dell'unicità soggettiva sostanziale mediante elementi strutturali, funzionali o contenutistici.
- L'onere di provare il collegamento sostanziale tra concorrenti grava sulla stazione appaltante o sulla parte che ne deduce l'esistenza; la prova deve fondarsi su elementi di fatto univoci, precisi, concordanti e significativi, non su meri collegamenti formali, grafici o su una generica ipotesi di collegamento di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →