Cassazione Penale, Ordinanza n. 21347/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto e non specifici, quindi inammissibili, gli altri motivi perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato una condanna per minaccia aggravata e danneggiamento. Con il primo motivo ha denunciato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha contestato l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 612, comma 2, c.p.; con il terzo ha dedotto l'insussistenza del reato di danneggiamento di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p.; con il quarto ha censurato l'eccessività della pena. La Corte rileva che i motivi secondo, terzo e quarto sono sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte in appello e privi di specificità, mentre il primo è manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva fornito una motivazione congrua e non illogica sull'assenza della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e globale delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo, ma non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi se indica quelli ritenuti rilevanti.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per valutare la tenuità del fatto e il bisogno di pena, con apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
art. 612, comma 2, c.p.
È richiamato come aggravante contestata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non specifica perché reiterativa di questioni già disattese in appello.
art. 635, comma 2, n. 1 c.p.
È richiamato per il reato di danneggiamento contestato; la doglianza sull'insussistenza del reato è stata ritenuta non specifica perché meramente ripetitiva di motivi già esaminati.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata con apprezzamento complessivo delle circostanze concrete, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione è sufficiente se seleziona gli elementi ritenuti decisivi e dà conto del minore o maggiore bisogno di pena.
- Il giudice di merito conserva un margine discrezionale nella valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto; in cassazione è censurabile solo la motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione e le ragioni dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La censura sulla pena è inammissibile se si risolve nella mera reiterazione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza indicare concreti vizi della commisurazione sanzionatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →