Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3466/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025

Giustizia amministrativa202601401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025 aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 maggio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 gennaio 2026, e il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza posta a fondamento dell’azione e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione e di presentazione della parcella del commissario e i relativi adempimenti telematici. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione è stato ritenuto ulteriore presupposto per procedere in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico del commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia e alla circolare ministeriale, per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.