Sentenza n. 3466/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3524/2025 aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 maggio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 gennaio 2026, e il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza posta a fondamento dell’azione e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione e di presentazione della parcella del commissario e i relativi adempimenti telematici. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione è stato ritenuto ulteriore presupposto per procedere in ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia e alla circolare ministeriale, per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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