Ordinanza n. 1962/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia. Per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, graduatoria nazionale del semestre filtro, esiti e modalità di correzione delle prove, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e dinieghi parziali di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento di non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia, la graduatoria nazionale e gli atti della procedura del semestre filtro, inclusi i decreti ministeriali, il bando universitario, le modalità formative e d'esame, i quesiti, le soluzioni, le operazioni di correzione e l'attribuzione dei punteggi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in soprannumero, e l'accesso alla documentazione relativa alle prove e alla loro correzione. Le censure riguardavano, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal D.M. n. 1115/2025, la violazione dell'affidamento e della par condicio, la considerazione del precedente percorso universitario in Farmacia, l'esistenza di commissioni diverse presso i singoli atenei, l'erroneità o ambiguità di quesiti, la mancata attribuzione di punteggi, la violazione dell'anonimato, la mancata copertura o redistribuzione dei posti, la determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, le disomogeneità delle attività formative e irregolarità nello svolgimento delle prove, nonché il diniego o l'ostensione soltanto parziale degli atti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Ha ritenuto che il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, pur complesso e successivo alle regole originarie, persegua un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra saturazione dei posti, tutela dell'affidamento e par condicio: i candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano preferiti, mentre gli altri sono collocati in fasce ordinate in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Ha escluso la rilevanza del precedente percorso universitario ai fini dell'esonero dalla selezione, potendo esso rilevare soltanto per eventuali iscrizioni ad anni successivi. Ha giudicato generiche le doglianze sulle diverse commissioni, sulle modalità formative e sulle irregolarità durante le prove. Ha precisato che l'accesso alla documentazione d'esame costituisce questione distinta, da trattare secondo la disciplina dell'accesso documentale, e non vizio della procedura. Eventuali quesiti errati o con più risposte corrette potrebbero comportare, al più, la rivalutazione della singola prova e del punteggio, non l'annullamento dell'intera selezione; le censure sui quesiti a risposta multipla sono state ritenute carenti d'interesse per mancata indicazione della risposta fornita e della concreta incidenza sul conseguimento di una posizione utile. La censura sulla violazione dell'anonimato non è stata ritenuta assistita da adeguata prognosi favorevole, poiché il materiale era sigillato alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposto a rilevazione informatica da parte del CINECA prima della valutazione. Sono state ritenute carenti d'interesse le doglianze sulla mancata copertura dei posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sul contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria. Le censure relative al fabbisogno professionale sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, imponendo termini e modalità specifiche, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha escluso una prognosi favorevole delle censure e ha respinto l'istanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha formulato un avviso alla ricorrente in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
La difficoltà oggettiva di notificare il ricorso a un numero elevato di controinteressati giustifica la notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati nominativamente i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire il contraddittorio.
art. 6-ter d.lgs. 502/1992
La rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri è richiamata tra gli atti impugnati; le relative censure sono state ritenute inammissibili, allo stato, per mancata chiamata in giudizio del Ministero della Salute.
art. 3, commi 1 e 2, legge 264/1999
Le disposizioni sono richiamate con riguardo alla determinazione del potenziale formativo, dei posti disponibili e alla compatibilità tra offerta formativa e fabbisogno professionale; le relative doglianze sono state ritenute carenti d'interesse o inammissibili nei limiti indicati nell'ordinanza.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha fissato le regole originarie del semestre filtro, assumendo rilievo come parametro per valutare la tutela dell'affidamento e l'ordinamento dei candidati nella graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, secondo fasce e con penalizzazioni, l'inserimento anche di candidati privi di tre sufficienze, senza però consentire loro di sopravanzare i candidati conformi alle condizioni originarie.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e correttezza dell'amministrazione è richiamato, insieme alla tutela dell'affidamento, quale limite alle modifiche postume delle regole della competizione.
Massime di principio
- In una procedura selettiva universitaria, una modifica successiva delle regole di graduatoria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole se bilancia la necessità di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento maturato sulle regole originarie, mantenendo comunque preferiti i candidati che le abbiano integralmente rispettate.
- Quando una graduatoria ammette, in deroga alle condizioni originarie, candidati che hanno conseguito solo parte delle sufficienze richieste, la par condicio e l'affidamento possono essere salvaguardati mediante fasce o coorti ordinate secondo la maggiore o minore prossimità ai requisiti originari e mediante concorrenza interna tra candidati collocati nella medesima situazione.
- Il precedente superamento di esami universitari in altro corso di laurea non determina, di per sé, il diritto all'esonero da una selezione nazionale per l'accesso a un corso a numero programmato; tali esami possono rilevare nelle procedure per l'iscrizione ad anni successivi, ma non eliminano la necessità di partecipare alla selezione d'ingresso.
- L'eventuale erroneità o ambiguità di quesiti d'esame può giustificare, se provata e concretamente rilevante, la rivalutazione della singola prova e la rideterminazione del punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera procedura selettiva né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse.
- La violazione dell'anonimato in una procedura selettiva produce effetti invalidanti non per ogni irregolarità formale, ma solo quando la violazione sia non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della correzione o l'alterazione dei risultati; la presenza di cautele organizzative e informatiche può escludere tale idoneità.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione e non ridursi a mera pubblicità: occorre indicare i destinatari, pubblicare gli atti prescritti e rispettare i termini stabiliti dal giudice.
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