Cassazione Civile, Ordinanza n. 34245/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile, nel quale la Corte d'appello aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di euro 800,00 ma aveva dichiarato irripetibili le spese in favore della parte opponente vittoriosa. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso il capo sulle spese, lamentando la declaratoria di irripetibilità. Il Ministero ha resistito, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica a mezzo PEC, anche tenendo conto della sospensione feriale fino al 31 agosto. Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; in assenza di accettazione della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha posto le spese del legittimità a carico del rinunziante.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, non essendo intervenuta accettazione della rinuncia da parte del Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. La questione di tardività era stata comunque rilevata dal relatore come ragione di inammissibilità del ricorso, ma la definizione finale è intervenuta per estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e, nel caso esaminato, la notifica telematica si è computata dalla relativa spedizione; il ricorso è stato ritenuto tardivo anche considerando la sospensione feriale fino al 31 agosto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo solo se non è accettata dalla controparte; in mancanza di accettazione, il giudizio si estingue comunque per effetto della rinuncia, con regolazione delle spese a carico del rinunziante.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. va computato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e la notifica a mezzo PEC rileva con la spedizione, dovendosi tenere conto anche della sospensione feriale dei termini.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso senza accettazione della controparte, la parte che rinuncia resta tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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