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Sentenza

Sentenza n. 2164/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento della Commissione MILI12007 – -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Milano, assunto in data 8/7/2024 nella parte in cui attestava che la candidata -OMISSIS- non ha superato l’esame di Stato

Giustizia amministrativa202402064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di mancato superamento dell'esame di Stato 2023-2024 adottato dalla commissione d'esame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della commissione dell'esame di Stato presso un liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, nella parte in cui attestava il mancato superamento dell'esame. Nel corso del giudizio il TAR aveva respinto la domanda cautelare di sospensione. Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una dichiarazione sottoscritta con cui ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste della controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino alla causa in decisione e il giudice deve prendere atto della dichiarazione, senza poter decidere nel merito sostituendosi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese della fase di merito sono state compensate in ragione della definizione in rito e della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire né decidere il merito contro la volontà processuale espressa dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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