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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del provvedimento M_D -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito (DIPE), notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità formulata ai sensi della Direttiva P-001 - Ed. 2021 nell'interesse del Mar. Ca. -OMISSIS-. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto neppure per estremi.

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità ai sensi della Direttiva P-001 - Ed. 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso una sede distante circa 180 km dal comune di residenza della famiglia e assegnato temporaneamente presso una sezione per l’espletamento del mandato di consigliere comunale, ha impugnato il rigetto della proposta di reimpiego formulata dal Comandante di Corpo. La proposta era motivata dalla grave patologia oncologica della coniuge, riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, nonché dalla presenza di due figli minori e di genitori della coniuge anziani e affetti da patologie invalidanti. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione della Direttiva P-001, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto: il diniego avrebbe erroneamente qualificato la patologia come handicap lieve, sottovalutato la distanza e le difficoltà dei collegamenti, nonché contraddittoriamente suggerito il ricorso all’assegnazione temporanea per gravi motivi familiari dopo aver negato la particolare gravità della situazione. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32 e 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per errata ponderazione degli interessi, illogicità manifesta e sviamento. Il ricorrente contestava la genericità e non insuperabilità delle esigenze organizzative, l’omessa valutazione di mansioni diverse compatibili con il grado e la professionalità, l’omessa verifica di sedi alternative più vicine alla famiglia e l’assenza di motivazione sulla non ripianabilità della vacanza organica. Contestava inoltre la mancata considerazione del rischio di conseguenze negative sul rendimento in servizio derivanti dallo stress familiare e dagli spostamenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il reimpiego per situazioni di particolare gravità previsto dal punto 5.4.4 della Direttiva P-001 è un istituto speciale, atipico, residuale ed eccezionale, subordinato a rigorosi presupposti e caratterizzato da un’ampia discrezionalità amministrativa. Esso può essere sindacato solo per manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. Il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione non avesse travisato la patologia della coniuge, ma avesse valutato, con motivazione non irragionevole, che la situazione non raggiungesse il livello di eccezionalità necessario per derogare alle ordinarie regole di impiego. La certificazione INPS attestava infatti l’invalidità totale, ma anche la residua capacità lavorativa e l’assenza dei requisiti per l’indennità di accompagnamento, sicché non risultava una necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani o la deambulazione. Era quindi ragionevole ritenere possibile il ricorso a strumenti ordinari di sostegno familiare, senza riconoscere contestualmente i presupposti per il reimpiego extra ordinem. Non è stata ravvisata contraddittorietà nel riferimento all’assegnazione temporanea, poiché tale indicazione costituiva il richiamo a uno strumento ordinario, la cui eventuale applicazione avrebbe richiesto una distinta valutazione. Né la proposta del Comandante vincolava l’autorità competente: il procedimento si avvia d’ufficio e la proposta costituisce una fase istruttoria, non una decisione né un’istanza di parte; pertanto l’amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni ragione posta dal Comandante a fondamento della proposta. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione organizzativa relativa alla piena copertura della posizione di assistente tecnico del genio nelle sedi vicine e ha escluso che l’amministrazione fosse tenuta a impiegare il militare in mansioni diverse, poiché le esigenze personali e familiari restano subordinate all’interesse pubblico connesso allo status militare. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda e la natura del potere esercitato.

Norme richiamate

  • punto 5.4.4 Direttiva P-001 - Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. 2021

    L’attivazione della procedura descritta è possibile esclusivamente attraverso colloquio fra il militare interessato ed il Cte di Corpo/Col./1° U. Gen.. L’eventuale presentazione d’istanza formale, volta alla segnalazione di situazioni di particolare gravità, dovrà essere restituita all’interessato da parte dell’EdO di appartenenza, in quanto inoltrata in maniera irrituale

    La procedura di reimpiego è officiosa: la proposta del Comandante costituisce impulso procedimentale e non vincola l’autorità competente, che conserva il potere discrezionale di decidere sul trasferimento o sul rigetto.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La condizione di handicap della coniuge è stata considerata, ma non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a integrare l’eccezionale gravità richiesta per il reimpiego extra ordinem.

  • l. 118/1971

    Il riconoscimento dell’invalidità totale della coniuge è stato valutato insieme alla certificazione INPS, che attestava anche una capacità residua utilizzabile in mansioni compatibili e l’assenza dei requisiti per l’indennità di accompagnamento.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 29 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela della famiglia, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 30 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela dei doveri verso i figli, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 31 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela della famiglia e dell’infanzia, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice ha escluso che la valutazione amministrativa fosse manifestamente irragionevole.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il reimpiego di un militare per situazioni di particolare gravità, previsto dalla Direttiva P-001, è un istituto atipico, residuale ed eccezionale, utilizzabile soltanto quando circostanze concrete, particolarmente gravi e non prevedibili ex ante, impongano il trasferimento in deroga alle ordinarie regole di impiego e non possano essere fronteggiate con gli strumenti ordinari a tutela della famiglia.
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il reimpiego extra ordinem appartiene all’ampia discrezionalità dell’amministrazione militare ed è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente per manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto.
  • La gravità della patologia o la condizione di invalidità e handicap di un familiare non determina automaticamente il diritto al reimpiego del militare quando la documentazione sanitaria non attesta una necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani o la deambulazione e consente il ricorso a strumenti ordinari di sostegno familiare.
  • La proposta del Comandante di Corpo non vincola l’autorità competente e non trasforma il procedimento in un procedimento a istanza di parte: essa costituisce impulso officioso e fase istruttoria, sicché l’autorità decidente non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento posto dal Comandante a fondamento della proposta.
  • Nel bilanciamento tra esigenze familiari del militare e interesse organizzativo dell’amministrazione, le prime restano subordinate all’interesse pubblico affidato all’ente militare; pertanto non sussiste, in assenza di specifici obblighi normativi, un dovere dell’amministrazione di assegnare il militare a mansioni diverse o di individuare una sede alternativa più vicina alla famiglia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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