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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06180/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello, deducendo violazione dell'art. 601, commi 1 e 3 c.p.p., e lamentando che l'unico atto ricevuto fosse l'avviso di fissazione della camera di consiglio notificato via PEC al difensore senza un preventivo tentativo al domicilio; 2) la revoca, operata in appello, della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, con censure di violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e dell'art. 597 c.p.p.: in sintesi si pretendeva che la Corte d'appello non potesse revocare d'ufficio la sospensione non essendo stata impugnata la relativa statuizione in primo grado, e che le cause ostative invocate fossero note al primo giudice o, comunque, non sussistessero i presupposti per la revoca.

La decisione

Il ricorso è stato in parte accolto. Primo motivo (notifica): rigettato, perché dal fascicolo risultava che la notifica al domicilio dichiarato era stata tentata e il destinatario irreperibile, sicché la successiva notifica al difensore via PEC è conforme all'art. 161, comma 4, c.p.p. Secondo motivo (sospensione condizionale): accolto; la Corte ha ritenuto che la revoca disposta in appello costituisse una eliminazione del beneficio riconosciuto in primo grado e, alla luce del principio stabilito dalla Sez. U. n. 36460/2024 (Zangari), il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla revoca del beneficio se non investito dell'impugnazione sul punto, posto che opera il principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p. Conseguenza: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, e il beneficio concesso in primo grado è stato confermato; la verifica sull'eventuale insussistenza dei presupposti per la revoca è rimessa alla fase esecutiva (art. 674 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    Riguarda la notificazione degli atti nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata notifica del decreto di citazione quando è provato il tentativo al domicilio e la successiva notifica al difensore per PEC in caso di irreperibilità.

  • art. 161 c.p.p.

    Consente la notifica degli atti al difensore per via telematica; la Corte l'ha considerata corretta dopo il tentativo infruttuoso al domicilio dell'imputato.

  • art. 163 c.p.

    Stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale (soglia dei due anni complessivi di pena); la questione della somma delle pene pregresse è centrale per l'accesso al beneficio e va valutata sulle pene irrevocabili.

  • art. 164 c.p.

    Individua le cause ostative alla sospensione condizionale; la Corte ha richiamato che la valutazione della sussistenza di cause ostative deve tener conto di ciò che era noto al giudice di primo grado.

  • art. 168 c.p.

    Regola la revoca della sospensione condizionale disposta da sentenza irrevocabile per fatti nuovi o per inadempienze; la Corte ha distinto tra la revoca disciplinata da art. 168 e l'eliminazione del beneficio operata dall'appello sul provvedimento di primo grado nello stesso processo.

  • art. 597 c.p.p.

    Principio devolutivo: l'appello devolve al giudice d'appello le questioni dedotte in gravame; la Corte ha ritenuto che l'appellante debba essere investito della questione relativa alla revoca della sospensione perché il giudice d'appello non può revocare d'ufficio il beneficio se la questione non è stata impugnata.

  • art. 674 c.p.p.

    Regola la fase esecutiva e la delibazione delle cause per la revoca della sospensione; la Corte ha disposto che la valutazione sulla ricorrenza dei presupposti per la revoca sia rimessa alla fase esecutiva.

  • Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004

    Giurisprudenza della Corte a sezioni unite richiamata come principio applicabile: se la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164 per una causa ostativa a prima non nota, il giudice d'appello, se non investito dell'impugnazione sul punto, non può revocare d'ufficio il beneficio ma deve rispettare il principio devolutivo.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto introduttivo in appello è corretta se è dimostrato il tentativo al domicilio dichiarato e, in caso di irreperibilità, la successiva notificazione al difensore via PEC ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è valida.
  • Il giudice d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale concessa in primo grado se la revoca non è oggetto di impugnazione: opera il principio devolutivo (art. 597 c.p.p.).
  • Per valutare l'accesso al beneficio della sospensione condizionale occorre considerare le condanne irrevocabili precedenti e la soglia di due anni prevista dall'art. 163 c.p.; la somma delle pene va verificata con attenzione.
  • La revoca della sospensione prevista dall'art. 168 c.p. si applica a specifiche ipotesi (reati commessi dopo la concessione, violazioni delle prescrizioni, ecc.); la sua applicabilità richiede un accertamento che non può essere sostituito dall'intervento d'ufficio in appello se non è stata sollevata la questione.
  • Se il giudice di legittimità riscontra un vizio procedurale nella revoca operata in appello, la soluzione può essere l'annullamento limitato di quella parte della sentenza e la rimessione alla fase esecutiva per la definitiva delibazione sulle condizioni per la revoca (art. 674 c.p.p.).

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