Sentenza n. 482/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, 733 del 2024, resa tra le parti, pubblicata il 25 settembre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio d’appello n.r.g. 193/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR e, indirettamente, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore di fatto per non avere considerato la reale portata della sanzione inflitta. Secondo il ricorrente, la perdita del grado avrebbe comportato, in concreto, l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, con cessazione dal servizio permanente e senza stipendio. Da ciò deriverebbe una sostanziale destituzione, distinta dalla mera degradazione, e una sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata. Il ricorrente ha quindi dedotto che la sentenza d'appello non avrebbe correttamente valutato la proporzionalità della sanzione realmente applicata.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. La Sezione ha rilevato che la sentenza revocanda aveva respinto l'appello nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla sanzione disciplinare. Pertanto, non sussisteva alcuna svista percettiva o specifico errore di fatto, ma una contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice sulla portata e sulla proporzionalità della sanzione. Il giudice ha precisato che le valutazioni di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione disciplinare attengono a questioni di diritto e non possono essere trasformate in un errore di fatto revocatorio. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo in presenza di uno specifico errore percettivo del giudice, non quando si censura una valutazione giuridica consapevolmente compiuta nella sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione o la valutazione giuridica compiuta dal giudice nella sentenza revocanda.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una specifica svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, mentre è escluso quando il giudice abbia esaminato consapevolmente il fatto e ne abbia tratto una conclusione giuridica ritenuta erronea dalla parte.
- Le contestazioni relative alla ragionevolezza e alla proporzionalità di una sanzione disciplinare riguardano valutazioni di diritto e non integrano, di per sé, un errore di fatto revocatorio.
- È inammissibile il ricorso per revocazione che prospetti come omessa considerazione di un fatto ciò che costituisce, in realtà, il dissenso della parte rispetto alla valutazione giuridica già espressamente compiuta dal giudice.
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