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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8346 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti avevano applicato l'imposta sostitutiva agevolata prevista dal D.P.R. n. 601/1973, artt. 15 e 17, a un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine. L'Ufficio aveva invece recuperato le ordinarie imposte ipotecarie e catastali, ritenendo incompatibile con il requisito della stabilità del finanziamento la clausola, contenuta nelle condizioni del conto corrente collegato, che consentiva alla banca di recedere ad nutum, anche verbalmente. La CTR aveva ritenuto autonomi il contratto di finanziamento e quello di conto corrente e aveva considerato irrilevante la clausola, anche perché asseritamente vessatoria e non specificamente approvata. L'Ufficio ha contestato tale interpretazione e ha sostenuto che l'operazione dovesse essere valutata unitariamente e secondo i suoi effetti oggettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Ufficio, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, cui spetterà riesaminare la controversia e regolare le spese. La Corte ha stabilito che un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca può costituire il finanziamento agevolabile, ma la facoltà di recesso ad nutum della banca è idonea a escludere la stabilità e la durata minima superiore a diciotto mesi richieste per l'agevolazione. Ha inoltre affermato che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, sono irrilevanti sia la nullità totale sia la nullità parziale del contratto o di singole clausole: l'atto deve essere tassato in base alla sua natura e agli effetti oggettivamente prodotti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17

    La durata del finanziamento a medio e lungo termine deve essere superiore a diciotto mesi.

    L'imposta sostitutiva agevolata richiede un vincolo contrattuale effettivamente stabile per un periodo superiore a diciotto mesi. La presenza di una facoltà di recesso unilaterale della banca esercitabile in ogni momento esclude tale requisito, anche se la durata nominale del finanziamento è superiore.

  • Art. 1845 c.c.

    La clausola contrattuale che consente alla banca di recedere ad nutum deroga alla disciplina ordinaria dell'apertura di credito e può determinare la cessazione della provvista finanziata.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 38

    Ai fini delle imposte di registro e delle imposte collegate, l'atto deve essere qualificato e tassato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti oggettivamente prodotti. Le nullità civili, comprese quelle parziali relative a singole clausole, sono irrilevanti ai fini impositivi.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13

    Richiama, per la disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, i criteri di qualificazione e tassazione previsti dalla normativa sull'imposta di registro.

  • Art. 1341 c.c.

    La questione della specifica approvazione delle clausole vessatorie non impedisce all'Amministrazione finanziaria di considerare gli effetti oggettivi dell'atto. Inoltre, in un contratto redatto per atto pubblico, le clausole contenute o richiamate non sono necessariamente considerate predisposte unilateralmente.

Massime di principio

  • Per accedere a un regime fiscale agevolato fondato sulla durata del finanziamento, non è sufficiente la durata nominale indicata nel contratto: occorre verificare tutte le clausole che possono consentire la cessazione anticipata del rapporto.
  • Quando finanziamento e conto corrente sono funzionalmente collegati e l'apertura di credito costituisce la modalità di erogazione della provvista, l'operazione può essere valutata unitariamente ai fini fiscali.
  • Una clausola che consente alla banca di recedere unilateralmente in qualsiasi momento può far venir meno il requisito della stabilità del finanziamento e quindi escludere l'agevolazione per i finanziamenti a medio-lungo termine.
  • Ai fini tributari, l'Amministrazione e il giudice devono considerare la natura effettiva dell'atto e i suoi effetti oggettivi, non l'eventuale invalidità civilistica totale o parziale di una clausola.
  • L'eventuale nullità di una clausola contrattuale non consente automaticamente di conservare il beneficio fiscale: la tassazione può comunque basarsi sull'assetto contrattuale e sugli effetti risultanti dall'atto.

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