Sentenza n. 4551/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sul dovere dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di ricevere e formalizzare la domanda di visto di ingresso, dopo il conseguimento di un nulla osta per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, la sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Ministero è stato condannato, in ragione della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sulla quale si fondava il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, quando tale pretesa riguardi l'avvio e la formalizzazione del procedimento.
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adempie alla specifica obbligazione procedimentale oggetto della domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove il comportamento amministrativo abbia reso necessario il ricorso.
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