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Ordinanza

Ordinanza n. 1127/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2025, avente ad oggetto "Avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri – Aliquota 31.12.2024 - Comunicazione esito valutazioni", notificato in data 31 ottobre 2025, con il quale il ricorrente è stato ritenuto "non idoneo all'avanzamento"; 2) del pur non conosciuto verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento allegato al provvedimento di cui al punto 1), nella parte in cui ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità dei vice brigadieri al grado di brigadiere, adottato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché il verbale della Commissione e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione del giudizio emergeva che la non idoneità era fondata sull'avere il militare assunto, nel periodo oggetto di scrutinio, una condotta censurata disciplinarmente, ritenuta indicativa di gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per l'assunzione di funzioni superiori e tale da non offrire piene garanzie per lo svolgimento dei compiti del grado superiore. La condotta era stata sanzionata con tre giorni di consegna semplice, ossia con una sanzione disciplinare di corpo. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, che l'art. 1051, comma 2, lett. b), del codice dell'ordinamento militare contempla, quale ragione impeditiva dell'avanzamento, la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato, distinguendola dalla meno grave sanzione di corpo. È stata quindi ritenuta non pienamente soddisfacente la motivazione del giudizio, poiché formulata in termini generali e potenzialmente riconducibili a un automatismo fondato sulla mera esistenza di una sanzione disciplinare, senza specifico riferimento ai fatti storici sanzionati, alla loro epoca, al loro concreto disvalore nell'ambito della complessiva carriera del valutato e alla distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità. Ha ritenuto che, a una prima sommaria valutazione, la motivazione del provvedimento non valorizzasse adeguatamente la natura della sanzione disciplinare concretamente irrogata e non esplicitasse il rilievo dei fatti nella complessiva valutazione della carriera, con il rischio di un automatismo espulsivo derivante dalla mera presenza di una sanzione disciplinare. L'Amministrazione è stata onerata di effettuare una nuova valutazione della posizione del militare, approfondendo i profili motivazionali indicati e formulando un nuovo giudizio ai fini dell'ammissione all'avanzamento, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 2, lett. b), cod. ord. mil.

    sottoposizione a procedimento disciplinare “da cui può derivare una sanzione di stato”

    La disposizione individua tra le ragioni impeditive dell'avanzamento la sottoposizione a un procedimento disciplinare potenzialmente sfociante in una sanzione di stato; la previsione, secondo il giudice, evidenzia una gerarchia di disvalore rispetto alle sanzioni disciplinari di corpo e non consente di trattare automaticamente ogni sanzione disciplinare come ostativa o decisiva ai fini dell'avanzamento.

  • art. 1032, comma 4, cod. ord. mil.

    È richiamato quale parametro per la valutazione complessiva della carriera del militare; la motivazione deve spiegare il disvalore specifico dei fatti sanzionati nel contesto della carriera del valutato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto l'istanza ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di avanzamento del personale militare, la motivazione del giudizio di non idoneità non può fondarsi sulla mera presenza di una sanzione disciplinare, ma deve riferirsi ai fatti storici sanzionati, alla loro collocazione temporale, al loro specifico disvalore e alla loro incidenza sulla complessiva carriera del valutato.
  • La distinzione legislativa tra sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo esclude, in sede di valutazione dell'avanzamento, l'equiparazione automatica delle due categorie e impone all'amministrazione di considerare la diversa gravità tipica dei comportamenti cui esse conseguono.
  • Quando il giudizio di non idoneità all'avanzamento produce rilevanti conseguenze di carriera, l'amministrazione deve fornire una motivazione concretamente individualizzata, idonea a dimostrare perché la condotta disciplinarmente sanzionata comprometta le qualità richieste per il grado superiore.
  • L'accoglimento cautelare può essere disposto ai fini del riesame quando la motivazione del giudizio di non idoneità appaia insufficiente e l'amministrazione possa rinnovare la valutazione mediante un nuovo giudizio adeguatamente motivato, entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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