Ordinanza n. 63/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale relativa al differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Cipressa del 19 dicembre 2023, n. 141, avente a oggetto le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e il differimento del relativo termine di scadenza, nonché gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Dallo stralcio non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse dell’Autorità alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della controversia. In ragione della risalenza della causa e dell’assenza di attività processuale recente, ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. L’Autorità dovrà, entro il 31 ottobre 2026, precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso positivo, dovrà aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando la necessità di ulteriori attività istruttorie. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza potrà essere valutata quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche alla luce del comportamento processuale della parte previsto dagli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale della parte può concorrere alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte può essere valutata ai fini dell’accertamento della permanenza dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, in una causa risalente, non risulti un’attività processuale recente indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio chiedendo al ricorrente di confermare motivatamente l’attualità dell’interesse e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto controversa.
- La mancata ottemperanza del ricorrente a un’ordinanza istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata, sulla base del comportamento processuale della parte, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14230/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14231/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14232/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14233/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 300/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 301/2026 - Potenza, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →