Sentenza n. 186/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 80/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2024, notificata in data 11.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, n. 80/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 80/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo prima della notificazione del ricorso, il rispetto dei termini processuali e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, dagli atti non risultava che il Ministero avesse dato esecuzione alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e il relativo importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari per l'esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati nel rito camerale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato prima della proposizione dell'azione, è stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione debitrice l'adempimento integrale del comando giudiziale entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, al fine di assicurare l'effettività del giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
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