Cassazione Penale, Ordinanza n. 08472/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. In fatto, secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, egli, per opporsi al controllo degli agenti operanti, avrebbe aggredito uno degli operanti cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni e avrebbe inoltre tentato di investirne un altro guidando il proprio ciclomotore. Con il primo motivo ha reiterato la richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 586 c.p., sostenendo che la condotta non integrasse l'art. 337 c.p. Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato nonostante la posizione processuale dell'imputato. La Corte ha reputato entrambi i motivi manifestamente infondati e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come resistenza a pubblico ufficiale, escludendo la riqualificazione ex art. 586 c.p., poiché la condotta descritta integra il delitto di cui all'art. 337 c.p. anche sotto il profilo soggettivo, ravvisandosi il dolo eventuale. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili, i plurimi precedenti penali dell'imputato, la gravità oggettiva dei fatti e la mancanza di resipiscenza. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
la condotta di aggressione al pubblico ufficiale e il tentativo di investirne un altro, posta in essere per opporsi al controllo, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale
art. 586 c.p.
la riqualificazione richiesta è stata esclusa perché non coerente con la fattispecie concreta, che resta sussumibile nell'art. 337 c.p.
art. 133 c.p.
i parametri ivi indicati rilevano nella valutazione discrezionale del giudice di merito ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche
art. 62-bis c.p.
sebbene non espressamente indicato nel testo, la Corte tratta il tema delle attenuanti generiche, confermando il loro diniego in assenza di elementi favorevoli
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, per opporsi a un controllo, aggredisca gli operanti o ponga in essere manovre idonee a metterne in pericolo l'incolumità può integrare l'art. 337 c.p. anche quando si discuta di ulteriori conseguenze lesive.
- La qualificazione giuridica del fatto va effettuata valorizzando la concreta offensività della condotta e la sua finalizzazione all'opposizione all'attività d'ufficio, non essendo sufficiente invocare una diversa norma incriminatrice se il nucleo tipico della resistenza resta pienamente integrato.
- Sul piano soggettivo, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si rappresenti la significativa possibilità dell'evento e agisca comunque, accettandone preventivamente il verificarsi come sviluppo collaterale della propria azione.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La presenza di precedenti penali, la gravità oggettiva del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
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