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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27567/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a un condannato, disposta dal Tribunale di sorveglianza perché, durante l’espiazione della misura, egli avrebbe commesso un omicidio volontario. Il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge per omessa considerazione di una memoria difensiva con cui si segnalava un concomitante impegno professionale e si chiedeva di collegarsi da remoto; 2) violazione di legge per mancata notificazione al difensore di fiducia dell’avviso dell’udienza camerale, difensore che sarebbe stato nominato in relazione alla fase esecutiva; 3) carenza di motivazione sulla revoca, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato la collaborazione prestata dal condannato quale collaboratore di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che il difensore invocato dal ricorrente non fosse validamente nominato nel procedimento di sorveglianza: la nomina effettuata in altro procedimento non si estende automaticamente alla fase di revoca della misura, e pertanto non poteva farsi valere né il preteso impedimento professionale né la mancata notifica dell’avviso a quel difensore. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha definito manifestamente infondato, perché la revoca era stata disposta in applicazione dell’art. 47, comma 11, ord. pen., essendo il comportamento del condannato, consistito nella commissione di un omicidio volontario durante la misura, incompatibile con la prosecuzione della prova. La collaborazione con la giustizia è stata ritenuta circostanza eccentrica rispetto ai parametri legali della revoca. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    in mancanza di nuova nomina fiduciaria nel procedimento di sorveglianza, l'avviso di udienza deve essere notificato al difensore d'ufficio nominato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 96 c.p.p.

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, la nomina del difensore di fiducia potesse desumersi validamente per facta concludentia da un diverso procedimento.

  • art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354

    l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova

    la revoca della misura alternativa è legittima quando il comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura sia incompatibile con la prosecuzione della prova; la commissione di un omicidio volontario è comportamento sintomatico di inaffidabilità e pericolosità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca di una misura alternativa, la nomina del difensore effettuata in un diverso procedimento di cognizione o in una fase precedente non spiega automaticamente effetti nella fase di sorveglianza, salvo nuova e specifica nomina riferita al procedimento in corso.
  • Se non risulta una valida nomina fiduciaria nel procedimento di revoca, l’avviso di udienza camerale deve essere notificato al difensore d’ufficio; la mancata notifica al difensore non legittimato non determina nullità del procedimento.
  • La revoca dell’affidamento in prova o di altra misura alternativa è legittima quando il condannato tenga un comportamento contrario alla legge che, per gravità, renda incompatibile la prosecuzione del trattamento, senza che il giudice debba attribuire rilievo decisivo a elementi estranei ai parametri legali della revoca.
  • La commissione di un delitto grave durante l’esecuzione della misura alternativa è elemento idoneo a fondare il giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della prova e di inaffidabilità del condannato.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è infondata se la decisione di merito è sorretta da una base normativa corretta e da una valutazione non illogica dei fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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