Cassazione Civile, Ordinanza n. 20728/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione immobiliare e finanziaria nella quale una società aveva promesso di acquistare un immobile, versando quasi l’intero prezzo a titolo di caparra confirmatoria, mentre il proprietario dell’immobile aveva successivamente concesso due ipoteche volontarie a favore della banca che erogava finanziamenti alla promissaria acquirente. Dopo il fallimento della promissaria acquirente, il curatore, autorizzato a dare esecuzione al preliminare, acquistava l’immobile già gravato dalle ipoteche. La cessionaria del credito della banca chiedeva l’insinuazione al passivo con prelazione ipotecaria; il giudice delegato rigettava la domanda ritenendo revocabili le ipoteche ex artt. 95, 66 l.f. e 2901 c.c., perché le somme erogate avrebbero consentito di munire di garanzia crediti chirografari preesistenti. In opposizione ex art. 98 l.f., il tribunale accoglieva la domanda della creditrice, ritenendo decisivo che le ipoteche fossero state costituite da un terzo proprietario e non dal fallito, con conseguente insussistenza di un atto del debitore revocabile e assorbimento delle ulteriori questioni. In cassazione la curatela deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il tribunale non aveva considerato la sequenza complessiva dell’operazione, il pagamento pressoché integrale del prezzo già all’atto del preliminare e la sostanziale riconducibilità delle ipoteche alla società poi fallita; con il secondo motivo denunciava violazione, tra le altre, degli artt. 66 e 2901 c.c. e della legge fallimentare, affermando che, se il tribunale aveva ritenuto rilevante la "riunione" tra debito e garanzie per riconoscere la prelazione ipotecaria, avrebbe dovuto ammettere anche l’eccezione revocatoria del curatore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, introduceva in realtà fatti e una ricostruzione nuova non adeguatamente allegati e discussi nel giudizio di merito, in violazione dei requisiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 366, n. 4, c.p.c. Ha poi ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché fondato sulle medesime circostanze nuove prospettate nel primo motivo; infondato perché l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. presuppone la verifica dei suoi requisiti al momento del compimento dell’atto pregiudizievole del debitore, e non può essere fatta dipendere ex post dalla successiva acquisizione del bene al patrimonio del fallito. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la curatela al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico non valutato, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione in causa e la sua decisività; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di censura; è inammissibile la deduzione generica di fatti decisivi non adeguatamente localizzati e allegati.
art. 98 l.f.
Regola l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o ammesso con diverso trattamento.
art. 66 l.f.
"il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"
L’azione revocatoria fallimentare ha natura derivata rispetto all’azione revocatoria ordinaria e richiede gli stessi presupposti, riferiti all’atto compiuto dal debitore e valutati al momento del suo compimento.
art. 2901 c.c.
Per l’accoglimento dell’azione revocatoria occorre provare il pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del creditore e, negli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo.
art. 95 l.f.
Richiamato nel contesto del rigetto dell’insinuazione al passivo e dell’eccezione di revocatoria sollevata in sede fallimentare.
art. 51 l.f.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 52 l.f.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 54 l.f.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 93 l.f.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 111 l.f.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per violazione dei criteri di decisione secondo diritto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o introduce, per la prima volta in sede di legittimità, circostanze non specificamente dedotte e discusse nel merito.
- Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare in modo puntuale il fatto storico, il documento o dato da cui esso risulta, il momento processuale in cui è stato introdotto e discusso, e spiegare perché, se esaminato, avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa.
- L’azione revocatoria ordinaria o fallimentare deve essere scrutinata con riferimento al momento in cui è stato compiuto l’atto pregiudizievole; non è consentito fondarne l’accoglimento su eventi successivi o su una successiva "riunione" patrimoniale del bene con il debitore.
- Quando si contesta la revocabilità di un atto, non è sufficiente sostenere che il bene sia poi confluito nel patrimonio del fallito: occorre verificare se l’atto revocando sia stato compiuto dal debitore e se, al tempo dell’atto, ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione revocatoria.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice è consentita solo entro il perimetro dei fatti allegati dalle parti; il giudice non può fondarla su circostanze nuove non introdotte nel giudizio di merito.
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