Ordinanza n. 134/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria e atti della procedura comparativa per il conferimento di incarichi a docenti esterni per l’insegnamento AFAM046 – Scienze del suono per la musica, per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione dell’individuazione del docente e dell’elenco dei candidati da chiamare in subordine, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i giudizi e le valutazioni contenuti nel verbale della commissione e il bando della procedura comparativa per titoli volta al conferimento di incarichi a docenti esterni per materie non in organico. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, formulando anche domande di risarcimento del danno patrimoniale e curricolare. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente indicate le singole censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito le valutazioni sul fumus boni iuris. Ha ritenuto non integrato il requisito del danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55, comma 1, c.p.a. L’anno accademico 2025/2026 era già in corso, con gli esami fissati per il mese successivo, e l’insegnamento risultava già svolto dal candidato individuato. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla conclusione degli insegnamenti già avviati e alla continuità didattica. Il giudice ha inoltre rilevato che non era certo il diritto del ricorrente a precedere i candidati collocati prima di lui senza una rinnovazione, almeno parziale, della procedura, incompatibile con i tempi residui dell’anno accademico, per il quale soltanto la graduatoria poteva essere utilizzata. Le eventuali ragioni del ricorrente sono state ritenute suscettibili di ristoro per equivalente all’esito del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
il danno prospettato non pare connotato dai requisiti della gravità e della irreparabilità, cui l’art. 55, comma 1 c.p.a. subordina l’adozione della richiesta misura cautelare
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso in ragione dell’avanzato svolgimento dell’anno accademico, della continuità dell’insegnamento e della possibilità di un eventuale ristoro per equivalente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nel provvedimento
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Il richiamo sostiene la protezione dei dati personali, in particolare mediante l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico didattico richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l’anno accademico sia già ampiamente avviato, l’insegnamento sia in corso e l’interruzione comprometterebbe la continuità didattica.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla conclusione ordinata degli insegnamenti già avviati e alla continuità didattica può prevalere sull’interesse del candidato non individuato a ottenere l’immediata sostituzione del docente incaricato.
- Quando l’eventuale riconoscimento della posizione del ricorrente richieda la rinnovazione, anche parziale, della procedura comparativa e i tempi residui dell’anno di riferimento rendano improbabile l’effettivo avvicendamento, l’urgenza cautelare può essere esclusa.
- La possibilità di ottenere, all’esito del giudizio di merito, il ristoro per equivalente del pregiudizio allegato costituisce un elemento idoneo a escludere l’irreparabilità del danno ai fini della tutela cautelare.
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