Ordinanza n. 3247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04402/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dato atto dell’interruzione del processo, con decorrenza dalla data in cui il difensore costituito ha reso la dichiarazione del decesso. La decisione è fondata sull’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c. richiamati per la disciplina dell’interruzione. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi d’appello, sulla sentenza di primo grado o sulle spese.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 04402/2023
Esito
La controversia
È stato proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania n. 04402/2023. Nel corso del giudizio d’appello il difensore costituito ha comunicato il decesso di uno degli appellanti, avvenuto il 27 giugno 2024. La pronuncia non esamina i motivi di merito dell’appello, poiché l’evento interruttivo impone la sospensione del processo nei confronti della parte deceduta.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
La morte della parte costituita, dichiarata dal difensore in giudizio, determina l’interruzione del processo, con decorrenza dalla data della dichiarazione.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
La disciplina civilistica dell’interruzione del processo è richiamata quale normativa applicabile all’evento morte della parte.
artt. 38 c.p.a.
Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Massime di principio
- La morte di una parte costituita nel giudizio amministrativo, quando sia dichiarata in udienza o con atto depositato dal difensore munito di procura, comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- L’interruzione del processo decorre dalla data in cui il difensore costituito rende la dichiarazione dell’evento interruttivo; fino alla riassunzione o prosecuzione nelle forme di legge, il giudice non decide il merito della controversia.
Come è indicizzato
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