Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5341/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di 4 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 378 c.p., ma ha rigettato la contestuale richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità. Si censura la nullità per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza, nonché la violazione dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p.: secondo il difensore l'accordo sulla pena era unitario (pena principale + sanzione sostitutiva), il giudice non poteva scindere i termini del patto, e, non potendo decidere immediatamente sulla sostituzione per carenza di documentazione, avrebbe dovuto sospendere il processo e fissare apposita udienza entro i termini di legge invece di modificare i termini dell'accordo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione: ha ritenuto che il giudice di merito abbia illegittimamente scisso i termini dell'accordo di patteggiamento accogliendo la pena principale ma rigettando la sostituzione, violando i poteri previsti dalla legge (il giudice può solo accogliere o rigettare l'accordo senza modificarlo) e omettendo di applicare le disposizioni dell'art. 448 c.p.p., comma 1-bis. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Velletri per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Norma invocata per il reato contestato; nella sentenza oggetto del ricorso la contestazione riguarda l'applicazione della pena per tale reato, ma la Cassazione si concentra sul rispetto delle regole procedurali relative al patteggiamento e alle sanzioni sostitutive.

  • art. 448, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    "quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui alla I. 24 novembre 1981, n. 689, art. 54, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione"

    Stabilisce l'obbligo per il giudice, quando le parti concordano anche una pena sostitutiva e non è possibile decidere subito sulla sua applicabilità, di sospendere il processo e fissare una nuova udienza entro 60 giorni; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di questa procedura integri violazione di legge e giustifichi l'annullamento.

  • art. 444 c.p.p.

    La giurisprudenza (Sezioni Unite) interpreta la riduzione premiale prevista per il patteggiamento come riferita alla pena principale e non alle sanzioni sostitutive; le sanzioni sostitutive devono essere applicate in relazione alla pena detentiva concordata e rispettando i limiti di legge.

  • legge n. 689/1981, art. 54

    Regola le sanzioni sostitutive previste dalla legge n.689/1981; la Corte richiede che l'applicabilità delle sanzioni sostitutive sia valutata rispetto ai limiti oggettivi e soggettivi stabiliti da tale normativa.

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e altre sezioni)

    La Corte ricorda precedenti (Sezioni Unite n. 295/1993 e pronunce successive) secondo i quali l'accordo di patteggiamento è unitario: la richiesta di sanzione sostitutiva è congiunta all'applicazione della pena e il giudice deve verificarne l'ammissibilità, potendo solo accettare o rifiutare l'accordo nel suo insieme, senza scinderne i termini.

Massime di principio

  • Il patteggiamento è un accordo unitario: il giudice può accettare o respingere l'accordo così come proposto dalle parti, ma non può modificarne i termini separatamente.
  • Se l'accordo comprende anche la richiesta di una sanzione sostitutiva (es. lavori di pubblica utilità), tale richiesta è congiunta alla domanda di applicazione della pena e il giudice ha l'obbligo di verificarne l'ammissibilità; se non può decidere immediatamente, deve sospendere il processo e fissare una nuova udienza nei termini previsti dall'art. 448, comma 1-bis, c.p.p.
  • La mera mancanza di documentazione sulla disponibilità di un ente non giustifica la scissione dell'accordo da parte del giudice: l'atteggiamento corretto è, ove necessario, sospendere e dare alle parti un termine per integrare o dimostrare la fattibilità della sanzione sostitutiva.
  • La violazione delle regole che disciplinano il patteggiamento e l'applicazione delle sanzioni sostitutive può determinare l'annullamento della sentenza impugnata; pertanto difensore e pubblico ministero dovrebbero rendere chiaro in udienza lo status della sanzione sostitutiva e, se necessario, chiedere la sospensione per consentire integrazioni probatorie o documentali.
  • I giudici di merito devono rispettare i limiti normativi previsti dalla legge n. 689/1981 quando valutano l'applicabilità di sanzioni sostitutive rispetto alla pena concordata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.