Ordinanza n. 2272/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, con istanza di sospensione per l’annullamento della Delibera di non ammissione del 17 dicembre 2025, ID BOSMIIT00000092, CUP C16E25000080008, con la quale Invitalia ha deliberato il diniego di ammissione alle agevolazioni previste dal Decreto interministeriale 20 febbraio 2025 e dal Decreto direttoriale 4 aprile 2025; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di non ammissione alle agevolazioni previste dal decreto interministeriale 20 febbraio 2025 e dal decreto direttoriale 4 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera di non ammissione adottata da Invitalia il 17 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava il diniego fondato sulla mancata produzione di dati patrimoniali ed economico-finanziari necessari alla verifica degli indici di ammissione e dell'affidabilità dell'istante. In sede cautelare, il ricorrente sosteneva implicitamente l'insussistenza dell'obbligo di allegazione, in ragione del fatto che la ditta individuale non è soggetta all'obbligo formale di redazione e deposito del bilancio civilistico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che, anche se la ditta individuale non è obbligata a redigere e depositare il bilancio civilistico, gravava comunque sull'istante l'onere di fornire dati patrimoniali ed economico-finanziari equivalenti, necessari per consentire all'amministrazione la verifica degli indici di ammissione alla misura agevolativa. La mancata allegazione di tali dati, posta a fondamento del diniego e non specificamente contestata, ha impedito all'amministrazione di effettuare la valutazione di affidabilità. Ritenuta insussistente la plausibilità della domanda, il Collegio ha considerato irrilevante l'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'assenza di fumus boni iuris ha reso superfluo l'esame del periculum in mora.
Decreto interministeriale 20 febbraio 2025
Fonte della misura di agevolazione pubblica oggetto della domanda di ammissione.
Decreto direttoriale 4 aprile 2025
Fonte regolatoria della misura di agevolazione pubblica oggetto della domanda di ammissione.
Massime di principio
- La mancata soggezione di una ditta individuale all'obbligo formale di redazione e deposito del bilancio civilistico non esonera l'istante da agevolazioni pubbliche dall'onere di fornire dati patrimoniali ed economico-finanziari equivalenti, quando tali dati siano necessari per verificare gli indici di ammissione e l'affidabilità economico-finanziaria.
- La mancata produzione dei dati economico-finanziari richiesti, qualora costituisca la ragione del diniego e non sia specificamente contestata, esclude il fumus boni iuris della domanda cautelare contro il provvedimento di non ammissione.
- Nella tutela cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris rende irrilevante l'esame del periculum in mora.
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