Sentenza del 22/12/2017 n. 30765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.Z. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che aveva riformato la decisione di primo grado respingendo le sue domande nei confronti dell’ASP. Il ricorso è stato ritenuto improcedibile perché la ricorrente aveva depositato copie analogiche della sentenza impugnata e della relativa notificazione telematica prive dell’attestazione di conformità agli originali informatici. Poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, era necessario dimostrare la tempestività mediante il deposito della documentazione relativa alla notificazione, autenticata secondo legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La mancanza dell’attestazione di conformità non è stata sanata dalle firme apposte sulla nota di accompagnamento e sull’indice del fascicolo, perché tali atti non avevano contenuto certificatorio. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’ASP le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge, nonché a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Il ricorso deve essere depositato, a pena d'improcedibilità, insieme a copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Il ricorrente deve depositare entro venti giorni dalla notificazione del ricorso la copia autentica della decisione impugnata e, quando la sentenza è stata notificata, anche la relativa documentazione di notificazione. La mancanza di uno di tali documenti comporta l’improcedibilità, salvo il deposito tempestivo da parte della controparte o la loro presenza nel fascicolo disponibile al giudice.
Art. 16-bis, comma 9-bis, decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012
Il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico una copia analogica della sentenza e certificarne la conformità all’originale digitale, quando la sentenza non sia stata notificata telematicamente.
Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994
Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.
Quando il destinatario di una notificazione telematica deve produrne la prova in un procedimento non telematico, deve depositare copie analogiche del messaggio PEC, degli allegati e della documentazione di notifica, corredandole dell’attestazione di conformità. Il potere vale anche per l’avvocato che ha ricevuto la notificazione.
Art. 6, legge n. 53/1994
L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
L’avvocato è legittimato ad attestare la conformità delle copie analogiche agli originali informatici nei casi previsti dalla disciplina delle notificazioni telematiche.
Art. 13, comma 1-quater, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
Quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso comporta, se ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione gli adempimenti documentali previsti dall’art. 369 c.p.c. sono essenziali e il loro mancato rispetto può determinare l’improcedibilità, anche se la controparte non solleva eccezioni.
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata tramite PEC, il ricorrente deve depositare copie analogiche del messaggio PEC ricevuto, della relazione di notificazione e della sentenza allegata, tutte corredate da attestazione di conformità.
- Le attestazioni devono risultare da un atto avente contenuto chiaramente certificatorio; la semplice firma su un indice, su una nota di deposito o su un atto di accompagnamento non è sufficiente.
- Se il ricorso è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è indispensabile provare la data della notificazione della sentenza per dimostrare il rispetto del termine breve di impugnazione.
- La documentazione mancante può essere depositata successivamente solo entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione; il deposito tardivo non consente normalmente di sanare l’improcedibilità.
- Non è necessario duplicare gli adempimenti: se la sentenza è stata notificata via PEC, è sufficiente autenticare e depositare il messaggio ricevuto con i relativi allegati. L’estrazione autonoma della sentenza dal fascicolo informatico è necessaria solo quando la sentenza non sia stata notificata, salvo il reperimento di una copia autentica in altro modo.
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