Sentenza n. 4752/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 998 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 998 del 4 marzo 2025, che aveva riconosciuto il diritto al Compenso Individuale Accessorio e condannato al pagamento di € 684,61 oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 998, pubblicata il 4 marzo 2025. Il titolo aveva accertato il diritto al Compenso Individuale Accessorio per i periodi controversi e condannato il Ministero al pagamento di € 684,61 oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.030 oltre accessori. La sentenza, notificata il 6 marzo 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato il 15 maggio 2026. Secondo la ricorrente, il Ministero non aveva adempiuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del giudicato. Ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e ha osservato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con 60 giorni per provvedere dalla comunicazione curata dalla ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture indicate in motivazione; non è previsto compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il TAR, decidendo il ricorso in ottemperanza, accerta l'inadempimento al giudicato e dispone l'esecuzione, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15.05.2026 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni dello Stato il pagamento di somme, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione consente di completare le procedure di esecuzione; decorso inutilmente tale termine, l'inadempimento può essere fatto valere in ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La disciplina delle spese del processo amministrativo opera insieme al rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, consentendo la distrazione delle spese ai difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
La condanna alle spese include il contributo unificato secondo legge soltanto se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione non adempie a un obbligo di pagamento stabilito da una sentenza passata in giudicato, e il titolo e l'inadempimento risultano documentati senza contestazione dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'Amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
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