Cassazione Penale, Sentenza n. 18073/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Sassari che l'aveva condannata per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) del d.P.R. 380/2001 (realizzazione di intervento edilizio in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire). Il ricorso svolgeva due motivi: (i) omessa motivazione in relazione alla richiesta, anche in via subordinata, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (ii) violazione di legge perché il Tribunale avrebbe illegittimamente ordinato la demolizione dell'opera, sostenendo che tale misura non sarebbe prevista per le violazioni punite dall'art. 44, lett. a).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso soltanto sul primo motivo, rilevando che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; per questo la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sassari limitatamente a questo punto. Sul secondo motivo la Corte ha invece rigettato il gravame: ha ritenuto legittima la disposizione della demolizione dell'opera in quanto l'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 riferendosi al "reato di cui all'art. 44" consente al giudice di ordinare la demolizione anche per le opere realizzate in variazione essenziale; la Corte ha inoltre rilevato un mero lapsus calami nel dispositivo (richiamo all'art. 181, comma 5, d.lgs. 42/2004) senza incidenza sostanziale. Infine la Corte ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale e ha richiamato il principio secondo il quale il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione intervenuta successivamente all'annullamento limitato per il solo accertamento della sussistenza della particolare tenuità.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. a)
violazione delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo IV, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
La Corte ha ritenuto che la realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire rientra nella nozione di "difformità" sanzionata dall'art. 44 lett. a), giustificando la condanna penale e la possibilità di ordinare interventi di ripristino/demolizione.
d.P.R. 380/2001, art. 31, comma 9
il giudice ordina, con la sentenza di condanna «per il reato di cui all'art. 44», la demolizione delle opere «di cui al presente articolo»
La norma autorizza il giudice a disporre la demolizione anche in caso di condanna per il reato di cui all'art. 44 quando le opere rientrano nell'ambito dell'art. 31 (totale difformità o variazioni essenziali), sicché l'ordine di demolizione non risulta illegittimo nella vicenda esaminata.
d.P.R. 380/2001, art. 32
Riferimento normativo utilizzato per definire cosa si intende per "variazione essenziale"; la Corte riconosce che tale tipologia costituisce una species della difformità e può dar luogo alle conseguenze previste dagli articoli connessi (art. 31 e art. 44).
d.P.R. 380/2001, art. 34
Norma che disciplina sanzioni amministrative (ripristino o sanzione pecuniaria sostitutiva) di competenza della pubblica amministrazione; la Corte distingue le sanzioni amministrative da quelle penali ma conferma che l'art. 31 consente al giudice di ordinare demolizioni in costanza di condanna penale per difformità.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la richiesta deve essere espressamente valutata dal giudice: l'omessa pronuncia sulla sua applicazione integra vizio di motivazione che giustifica annullamento con rinvio.
d.lgs. 42/2004, art. 181, comma 5
Richiamato per errore nel dispositivo (lapsus calami); la Corte ha ritenuto la citazione inconferente rispetto alla materia trattata, senza effetti sulla validità della decisione sostanziale.
codice di procedura penale, art. 624
Norma che consente alla Corte di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza per la parte rimanente (affermazione della responsabilità penale) non investita dall'annullamento limitato.
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione ex art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) il giudice deve espressamente valutare e motivare la richiesta; l'omessa pronuncia integra vizio di motivazione e comporta annullamento con rinvio su quel punto.
- Le opere realizzate in "variazione essenziale" rispetto al permesso di costruire sono considerate una tipologia di difformità e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001; pertanto, in caso di condanna penale il giudice può ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9.
- La mancata corrispondenza tra la motivazione e il richiamo normativo nel dispositivo (lapsus calami) non necessariamente inficia la validità sostanziale della decisione se il contenuto motivazionale chiarisce l'intento giudiziale.
- In caso di annullamento limitato in Cassazione (per es. solo per la verifica dell'art. 131-bis), il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento limitato, in quanto resta fermo il giudicato progressivo sull'accertamento del fatto e della responsabilità.
- Quando si impugna una condanna per abusi edilizi, occorre valutare distintamente gli aspetti penali (eventuale responsabilità e sanzioni penali) e le sanzioni amministrative (ripristino o sanzione pecuniaria sostitutiva), tenendo conto che il legislatore e la giurisprudenza riconoscono sovrapposizioni ma anche autonomie tra i rimedi.
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