Cassazione Penale, Sentenza n. 32709/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed euro 900 di multa, confermando nel resto la condanna. Il ricorso riguardava la responsabilità per concorso nel delitto di rapina. Con il primo motivo è stata denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria ex art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che la presenza della vettura Daewoo Kalos, il suo affiancamento all'autoarticolato oggetto dell'assalto, lo scambio di gesti e il successivo superamento del mezzo non dimostrassero né un previo accordo né un supporto logistico alla rapina. È stata inoltre contestata l'identificazione dell'imputato quale occupante della Daewoo, fondata sulla disponibilità del veicolo in ambito familiare e sul tracciato degli agganci delle celle telefoniche riferito a un'utenza ritenuta nella sua disponibilità. La difesa ha anche dedotto l'omessa o illogica valutazione dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e delle dichiarazioni di un soggetto indicato come Santonicola. Con il secondo motivo è stata denunciata motivazione apparente per omesso confronto con i motivi aggiunti, relativi alla riferibilità dell'utenza telefonica, alle dichiarazioni di Santonicola e all'esito della perquisizione. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 110 e 628 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del concorso nella rapina, sostenendo che non fosse stata individuata una concreta attività di avvistamento, copertura o supporto, né dimostrato un contributo causale o morale. Con il quarto motivo è stata censurata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, nonché la determinazione della pena, deducendo il contrasto tra il rilievo del precedente penale e dell'assenza di resipiscenza, da un lato, e la ritenuta capacità a delinquere di livello inferiore, dall'altro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi erano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione delle sentenze di merito. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni di primo e secondo grado possono integrarsi reciprocamente. La Corte ha ritenuto logicamente coerente la ricostruzione fondata sulle dichiarazioni testimoniali relative alla condotta della Daewoo, sugli agganci delle celle telefoniche, sulla corrispondenza del tracciato con il percorso dell'autoarticolato e sul controllo di polizia che aveva trovato l'imputato alla guida del veicolo. Le censure miravano a una non consentita rivalutazione del peso dei singoli elementi indiziari. È stata inoltre ritenuta aspecifica la doglianza sulle dichiarazioni di Santonicola e sull'esito negativo della perquisizione; la questione relativa alla riferibilità dell'utenza telefonica, non dedotta con i motivi originari di appello, non poteva essere introdotta per la prima volta con i motivi aggiunti. Il quarto motivo è stato dichiarato non consentito perché riguardava il diniego delle attenuanti generiche, questione non previamente devoluta al giudice di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione la violazione o erronea applicazione della legge penale; il motivo relativo al concorso nella rapina è stato ritenuto aspecifico e reiterativo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente di denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; tali vizi devono essere indicati in modo specifico e distinto.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non previamente devolute al giudice di appello; la censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta non consentita.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Impone la specifica enunciazione dei motivi di impugnazione; la denuncia cumulativa e indifferenziata dei vizi della motivazione determina aspecificità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti prescritti, tra cui la specificità dei motivi.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La prova indiziaria deve essere valutata verificando certezza, gravità, precisione e concordanza degli elementi, considerati prima singolarmente e poi nella loro complessiva concatenazione logica.
art. 125, comma 3, c.p.p.
È stato richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente.
art. 110 c.p.
È stato richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la responsabilità concorsuale è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.
art. 628 c.p.
È la fattispecie di rapina oggetto della contestazione; la Corte ha confermato la tenuta della motivazione sulla partecipazione concorsuale.
art. 62-bis c.p.
È stato richiamato dalla difesa con riferimento alle attenuanti generiche, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché non previamente devoluta in appello.
art. 133 c.p.
È stato richiamato dalla difesa con riferimento alla commisurazione della pena; la censura è stata assorbita dalla rilevata non consentita deduzione della questione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La denuncia cumulativa e indifferenziata, con riguardo al medesimo punto della decisione, di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità del ricorso, quando non siano distintamente indicati i profili di ciascun vizio dedotto.
- In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello possono integrarsi reciprocamente, formando un'unica struttura motivazionale, purché non vi sia difformità sui punti censurati.
- Nel processo indiziario il giudice deve valutare previamente ciascun elemento quanto alla certezza e alla valenza dimostrativa e successivamente esaminare il quadro complessivo, verificando se la concatenazione logica renda gli indizi gravi, precisi e concordanti oltre ogni ragionevole dubbio.
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla prova indiziaria riguarda la correttezza logica e giuridica della motivazione e dell'applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; non è consentita la rivalutazione diretta del peso o della gravità dei singoli elementi istruttori.
- È aspecifico il ricorso che, senza confrontarsi con tutti i passaggi qualificanti della motivazione conforme dei giudici di merito, si limiti a riproporre una diversa lettura di singoli elementi probatori o a dedurne la mera opinabilità.
- Una questione probatoria non devoluta con i motivi originari di appello non può essere introdotta per la prima volta mediante motivi aggiunti, e la sua deduzione in cassazione è preclusa.
- La censura concernente il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando la relativa questione non sia stata previamente sottoposta al giudice di appello.
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