Cassazione Civile, Ordinanza n. 20502/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi respinto l'impugnazione in rito, confermando l'esito favorevole al Ministero e condannando la Provincia ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile destinato a caserma dei Vigili del Fuoco, stipulato tra una provincia e il Ministero dell'Interno. Scaduto il contratto e inviata disdetta, la locatrice aveva avviato interlocuzioni per un nuovo contratto con canone ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio; in seguito, un ulteriore parere dell'Agenzia aveva rideterminato in aumento il canone. Il Ministero, però, non aveva autorizzato la stipula del nuovo contratto per incapienza di bilancio, continuando a occupare l'immobile e corrispondendo un'indennità di occupazione calcolata per un primo periodo sul vecchio canone e per un secondo periodo sul canone aggiornato. La provincia aveva quindi chiesto il pagamento della differenza, sostenendo che il corrispettivo dovesse essere adeguato già dalla scadenza del contratto sulla base del parere del 2010. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo non provato il maggior danno ex art. 1591 c.c. e osservando che esso non poteva essere presunto automaticamente. In cassazione la provincia ha dedotto: nullità per violazione del contraddittorio e ultrapetizione/errore sul fatto processuale, perché la corte d'appello avrebbe attribuito alla sentenza di primo grado un passaggio inesistente circa la mancata messa in mora; violazione dell'art. 1591 c.c. e della L. n. 1014/1960, sostenendo che il maggior danno fosse provato dalla seria e concreta proposta di nuova locazione proveniente dallo stesso conduttore; violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancata considerazione degli indizi presuntivi; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la proposta del conduttore di rinnovare il contratto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché mirava a contestare l'inesistenza di un fatto processuale riportato dalla sentenza impugnata, vizio deducibile, secondo la Corte, con revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4 c.p.c.; il secondo perché, consolidandosi la motivazione sulla mancanza di un inadempimento dell'obbligo restitutorio, risultava insussistente l'interesse a scrutinare il tema del maggior danno. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità, con condanna della provincia alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La doglianza sulla violazione del contraddittorio è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un fatto processuale asseritamente inesistente nella sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro della censura di ultrapetizione/decisum su una questione non ritualmente introdotta; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per il modo in cui era stato veicolato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza, quanto all'inesistenza del fatto processuale, dovesse essere proposta con revocazione ordinaria.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La Corte ha affermato che l'asserita inesistenza del fatto processuale riportato nella sentenza impugnata doveva essere fatta valere con revocazione ordinaria.
art. 1591 c.c.
Norma posta a fondamento della domanda risarcitoria per ritardata restituzione; la Corte ha ritenuto irrilevante lo scrutinio sul maggior danno una volta consolidata la motivazione sulla insussistenza di un inadempimento restitutorio.
art. 3 L. n. 1014/1960
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 1591 c.c., ma senza incidere sull'esito per l'inammissibilità della censura.
art. 113 c.p.c.
Invocato per lamentare il mancato esame delle prove; il motivo è stato poi assorbito/inammissibile per la sorte della questione principale.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla pretesa mancata valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare l'omesso apprezzamento delle prove offerte dalla parte ricorrente.
art. 2727 c.c.
Richiamato per sostenere che il maggior danno potesse essere provato per presunzioni.
art. 2729, comma 1, c.c.
Richiamato per sostenere l'utilizzabilità di elementi indiziari ai fini della prova presuntiva del maggior danno.
art. 360 c.p.c., n. 5
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione dell'inesistenza di un fatto processuale riportato nella sentenza impugnata non integra, di regola, un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione ordinario quando il rimedio corretto è la revocazione straordinaria/ordinaria ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto della domanda su una ratio assorbente e preliminare, le censure che presuppongono il superamento di quella ratio restano prive di interesse o assorbite.
- In tema di risarcimento da ritardata restituzione dell'immobile, la prova del maggior danno non può essere affrontata in astratto se il giudice di merito ha escluso a monte l'inadempimento all'obbligo restitutorio o l'illiceità della detenzione nel periodo considerato.
- Le censure di omesso esame delle prove o di erronea valutazione del materiale istruttorio devono misurarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili o assorbite.
- La prova presuntiva del maggior danno è astrattamente ammissibile, ma la relativa deduzione è irrilevante quando la controversia sia definita sulla base di una diversa qualificazione del rapporto o dell'assenza del presupposto dell'inadempimento.
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