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Sentenza

Sentenza n. 8707/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso prot. n. 9657 del 15/10/2025, emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca e notificato a mani in data 20/10/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto per studio/formazione/tirocinio presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per studio/formazione/tirocinio emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per partecipare a un tirocinio professionale di dodici mesi in Italia, nell'ambito di un progetto formativo individuale promosso da un ente accreditato e ospitato da un'impresa con sede operativa in Rimini. Il progetto era stato approvato dall'ente competente della Regione Emilia-Romagna; l'impresa ospitante si era impegnata a fornire vitto e alloggio e a corrispondere un'indennità mensile di 800 euro. Il diniego era fondato, tra l'altro, sulla mancanza del visto del competente assessorato regionale, sull'insufficienza dei mezzi di sostentamento, sullo stato di disoccupazione del richiedente, sulla presunta presentazione di documenti falsi o contraffatti e sulla mancata sottoscrizione della dichiarazione di messa a disposizione dell'alloggio. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e la lesione del contraddittorio procedimentale. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 39-bis d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché motivazione apodittica e contraddittoria. Il ricorrente contestava in particolare che il progetto fosse privo di approvazione regionale, rilevava che vitto e alloggio erano a carico dell'ospitante e che l'indennità di 800 euro era sufficiente al sostentamento, osservava che la disoccupazione era coerente con la finalità professionalizzante del tirocinio e lamentava l'assoluta genericità dell'addebito relativo ai documenti falsi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e correlato difetto di motivazione, ritenendo assorbito il motivo relativo all'omesso preavviso di rigetto. Dagli atti risultava che il progetto era stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna e che l'impresa ospitante si era impegnata a mettere a disposizione l'alloggio, indicandone l'indirizzo. La pregressa disoccupazione non poteva essere considerata automaticamente ostativa al visto per tirocinio, poiché il tirocinio è funzionale all'inserimento lavorativo, soprattutto considerando la giovane età dell'interessato e l'assenza di specifiche valutazioni sulla coerenza del progetto con la sua formazione e con il suo percorso professionale. Quanto ai mezzi di sussistenza, il diniego non aveva valutato né l'assenza di spese per vitto e alloggio né l'indennità mensile di 800 euro, superiore all'assegno sociale italiano. L'addebito di falsità documentale era privo di indicazione dei documenti ritenuti falsi e di una motivazione concreta; i chiarimenti depositati dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria sono stati ritenuti tardivi e comunque insufficienti. La mera inclusione del Marocco tra i Paesi a rischio migratorio non può fondare una presunzione generalizzata di falsità dei documenti. In presenza di dubbi sull'autenticità della documentazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un supplemento di istruttoria e instaurare un'interlocuzione con l'interessato, anziché respingere senz'altro l'istanza. Il provvedimento è stato annullato ed è stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di consentire il rilascio del visto nel più breve tempo possibile ove non emergano ulteriori ostacoli. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale base normativa della richiesta del visto d'ingresso per tirocinio professionale.

  • art. 39-bis d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale norma violata; la decisione accoglie il motivo per difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione della domanda di visto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il motivo relativo all'omesso preavviso di rigetto è stato assorbito a seguito dell'accoglimento del motivo principale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione, ritenuto violato per la mancata concreta valutazione dei presupposti del diniego.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per tirocinio, la pregressa condizione di disoccupazione del richiedente non costituisce automaticamente un fattore ostativo, poiché il tirocinio può essere funzionale proprio all'inserimento nel mondo del lavoro; l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della coerenza del progetto con l'età, la formazione e il percorso professionale dell'interessato.
  • La valutazione dei mezzi di sostentamento ai fini del visto deve considerare concretamente tutte le risorse e gli oneri del soggiorno, inclusi l'indennità prevista dal progetto formativo e l'eventuale messa a disposizione gratuita di vitto e alloggio da parte del soggetto ospitante.
  • Un diniego di visto fondato sulla presunta falsità della documentazione è illegittimo se non individua i documenti ritenuti falsi e non espone le ragioni concrete dell'accertamento o del sospetto di falsità; la mera provenienza del richiedente da un Paese considerato a rischio migratorio non consente presunzioni generalizzate di falsità documentale.
  • Quando emergano dubbi sull'autenticità dei documenti prodotti a corredo di una domanda di visto, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e, ove necessario, instaurare un'interlocuzione con l'interessato prima di adottare un diniego, anziché respingere l'istanza con motivazione generica.
  • L'annullamento del diniego di visto per carenza istruttoria e motivazionale comporta l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza, entro il termine fissato dal giudice e secondo i principi di buona fede e correttezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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