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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'espropriazione parziale di un terreno agricolo con fabbricato rurale, nell'ambito della realizzazione di un asse stradale. Dopo la determinazione e la liquidazione dell'indennità espropriativa, i proprietari hanno contestato in giudizio il quantum, sostenendo che il fondo non dovesse essere valutato come agricolo in modo puramente tabellare, perché la zona e il compendio avrebbero consentito utilizzi diversi e una valorizzazione più alta, anche in ragione della natura unitaria del terreno e del fabbricato colonico. Hanno inoltre lamentato il mancato ristoro del pregiudizio alla parte residua del bene, che sarebbe stata interclusa o comunque penalizzata dal nuovo tracciato, e hanno chiesto anche la rivalutazione monetaria della somma liquidata, invocando il ritardo nell'integrale pagamento dell'indennizzo e il maggior danno da svalutazione. I motivi di ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, violazione dell'art. 39 l. n. 2359/1865, dell'art. 33 d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita inosservanza del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità; i ricorrenti contestavano soprattutto l'adesione della Corte territoriale alla consulenza tecnica d'ufficio e la mancata considerazione di presunti valori di mercato e del danno da ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Ha ritenuto, per il primo e il secondo motivo, che le censure mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito e dell'elaborato peritale senza rispettare l'onere di specifica indicazione delle lacune e degli errori della consulenza tecnica d'ufficio, né di trascrizione dei passaggi rilevanti; pertanto le doglianze si risolvevano in un mero dissenso valutativo non scrutinabile in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva escluso il maggior danno da ritardo per mancanza di colpevole inadempimento dell'ente, e che i ricorrenti avevano introdotto in cassazione elementi fattuali nuovi e comunque non autosufficientemente dedotti; ha inoltre ribadito che l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, per cui non opera l'adeguamento automatico alla svalutazione, ma soltanto gli interessi legali e, ricorrendone i presupposti, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. La Corte ha quindi condannato solidalmente i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 della legge n. 2359/1865

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il criterio di liquidazione dell'indennità espropriativa

  • art. 5, commi secondo, nono e quattordicesimo, del regolamento edilizio del Comune di Sesto Fiorentino

    richiamato per sostenere la possibilità di utilizzazioni e trasformazioni del fondo diverse da quelle agricole

  • art. 384 cod. proc. civ.

    invocato per lamentare la mancata osservanza del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti per contestare la mancata considerazione del pregiudizio alla parte residua del bene espropriato

  • art. 1224 cod. civ.

    richiamato per domandare il maggior danno da ritardo nel pagamento dell'indennità, oltre agli interessi legali

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato per censurare la valutazione delle risultanze fattuali da parte del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • d.m. n. 55 del 2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese

  • d.m. n. 147 del 2022

    richiamato in relazione ai parametri di liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la decisione di merito fondata su una consulenza tecnica d'ufficio è necessario indicare in modo puntuale le lacune, gli errori di valutazione e i passaggi decisivi della relazione peritale, trascrivendo i brani rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile perché si risolve in un mero dissenso sul merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla consulenza tecnica recepita dal giudice di merito è limitato ai casi di evidente deviazione dalle nozioni scientifiche applicabili al caso o di omissione di accertamenti indispensabili; fuori da tali ipotesi, la critica attiene al libero convincimento del giudice ed è inammissibile.
  • La censura sulla mancata considerazione del danno alla parte residua di un bene espropriato non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del dato peritale in cassazione, se non sono specificamente denunciati errori tecnici o giuridici della decisione impugnata.
  • L'indennità di espropriazione ha natura di debito di valuta: il decorso del tempo non comporta l'automatico adeguamento alla svalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali e, se allegati e provati, il maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • Il maggior danno da ritardo nel pagamento di un debito di valuta richiede una domanda specifica e una prova del pregiudizio; tale prova può essere anche presuntiva, ma deve poggiare su allegazioni fattuali introdotte ritualmente nel giudizio di merito e su un nesso plausibile tra ritardo e danno.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di fatti o qualità soggettive non risultanti dalla sentenza impugnata integra un vizio di autosufficienza e rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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