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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6786/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IVA (e in origine anche a II.DD., poi annullati dall'Agenzia in autotutela) per l'anno 2006. L'Agenzia contestava la detrazione di IVA operata da Dopla su fatture ricevute da Unica sas, società ritenuta una "cartiera" (fornitore fittizio) e priva di struttura operativa; contestava inoltre l'imponibilità di operazioni attive effettuate verso lo stesso soggetto. La CTR aveva ritenuto fondata la pretesa erariale in relazione all'IVA in quanto il legale rappresentante della società avrebbe ammesso, durante accesso ispettivo, la natura fittizia di Unica sas e ulteriori elementi (assenza di contabilità, omissione dichiarazioni, omessi versamenti) indicavano l'evasione totale del fornitore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Dopla spa. Ha ritenuto infondate le censure sulla violazione del diritto di difesa e sul presunto diritto al silenzio del legale rappresentante, affermando che la giurisprudenza CEDU/CGUE sul diritto al silenzio si applica principalmente in contesti penali o sanzionatori diretti verso chi tace e non può essere estesa automaticamente al giudizio tributario nei confronti della società. Ha confermato che le dichiarazioni rese in sede amministrativa possono essere valorizzate come elemento probatorio e che l'organo di merito ha correttamente valutato, nel complesso, le prove e le presunzioni (gravi, precise e concordanti) sull'esistenza di una "cartiera" e sulla consapevolezza del cessionario. Ha ribadito che l'archiviazione o l'assoluzione penale non vincolano automaticamente il giudizio tributario. Ha altresì ritenuto applicabile il principio di cartolarità (art.21, comma 7, DPR 633/1972) con conseguente esclusione della detrazione IVA e obbligo di versamento sull'ammontare fatturato; ha escluso l'applicabilità delle esenzioni ex art.8 DPR 633/1972 quando le dichiarazioni d'intento siano ideologicamente false e non sia provata l'assenza di coinvolgimento del cedente nella frode. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €10.000 oltre spese prenotate a debito) e conferma dell'obbligo del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il diritto al silenzio e al giusto processo è stato ritenuto principalmente pertinente in materia penale o quando il rifiuto di rispondere è direttamente sanzionato; non è stato ritenuto automaticamente applicabile nel giudizio tributario diretto contro la società, salvo specifica sanzione personale correlata al silenzio.

  • Art. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamate in relazione alle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le relative garanzie si estendono ai procedimenti amministrativi con sanzione di tipo punitivo ma non travalicano la materia tributaria ordinaria priva di sanzionamento diretto del soggetto che ha tacitato.

  • Art. 111 Costituzione

    Rilevato in funzione del principio di ragionevole durata del processo e dell'economia processuale, come criterio che giustifica il sindacato limitato della Corte di Cassazione sui fatti e sulle prove e la possibilità di decidere nel merito quando la questione sia manifestamente infondata.

  • Art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Richiamato come riferimento formale per i motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge). La Corte ha declinato molte delle censure come questioni di merito o di prova non sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale formale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, settimo comma

    art. 21, settimo comma, DPR 633/1972

    Principio di 'cartolarità': se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'IVA è dovuta sull'intero ammontare indicato in fattura; l'imposta si considera 'fuori conto' e non è compensabile con l'IVA a monte, salvo che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita di gettito.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8 (lett. b) e lett. c))

    art. 8, comma 1, lett. b) e lett. c)

    Le esenzioni per cessioni all'esportazione o a esportatori abituali non possono essere riconosciute se la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa e il cedente non dimostra la propria estraneità alla frode; il regime di non imponibilità non opera in presenza di soggetto fittizio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Principio di neutralità dell'IVA invocato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che il principio non impedisce l'applicazione dell'art.21(7) qualora la fatturazione sia inesistente e non siano state eliminate le condizioni di rischio di perdita del gettito.

  • Art. 2729 cod. civ. e art. 2697 cod. civ.

    art. 2729 c.c.; art. 2697 c.c.

    Riferimenti in tema di onere della prova; la Corte ha richiamato la regola secondo cui l'Amministrazione deve fornire prove, anche presuntive gravi, precise e concordanti, sull'esistenza della frode e della fittizietà del fornitore, mentre al contribuente grava la prova contraria (diligenza, assenza di consapevolezza).

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma quarto

    Nel processo tributario vigono limiti probatori diversi rispetto al penale; sono ammesse presunzioni semplici che possono essere sufficienti per l'accertamento fiscale anche quando non bastano per la condanna penale.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni procedurali richiamate)

    art. 61; art. 36 comma 2 n.4 (richiamati nel testo)

    Norme processuali richiamate per criticare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non affetta da vizio radicale.

  • D.L. n. 185/2008, art. 27, conv. in L. n. 2/2009

    art. 27 D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009

    Richiamato in tema di ripartizione delle competenze delle Direzioni regionali delle entrate in materia di attività di verifica fiscale; la Corte ha affermato che l'art. 27 non ha creato una nuova competenza sostitutiva in senso invalicabile ma ha rinforzato competenze già previste.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Dispositivo richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da rappresentanti aziendali durante accessi ispettivi amministrativi possono essere utilizzate come elementi di prova nel giudizio tributario, salvo che siano rese in un contesto di coercizione o in presenza di sanzioni personali direttamente collegate al silenzio.
  • Il diritto al silenzio sancito dalla CEDU o dalla giurisprudenza comunitaria trova piena applicazione soprattutto nei procedimenti penali o in quelli amministrativi qualificabili come sanzionatori punitivi rivolti alla persona che tace; non si estende automaticamente ai giudizi tributari aziendali.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario mediante prove o presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto questo onere, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato tutta la diligenza possibile per non essere coinvolto nella frode.
  • L'archiviazione o l'assoluzione penale non vincolano automaticamente il giudizio tributario: il giudice tributario può valutare liberamente le risultanze e le presunzioni probatorie, avendo limiti probatori differenti rispetto al processo penale.
  • In caso di fatture per operazioni inesistenti si applica il principio di cartolarità (art.21(7) DPR 633/1972): l'IVA indicata in fattura è dovuta e non compensabile con l'IVA a monte, salvo prova che il rischio di perdita del gettito sia stato eliminato.
  • Per beneficiare delle esenzioni all'esportazione (art.8 DPR 633/1972) il contribuente deve dimostrare l'effettiva fuoriuscita della merce (documentazione doganale, DAU) e l'assenza di coinvolgimento nella frode; la sola documentazione formale non è sempre sufficiente se il partner è risultat0 fittizio.
  • Il sindacato in Cassazione è limitato: le valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito sono in generale insindacabili salvo errori di diritto o motivazione manifestamente illogica o assente.

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