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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5173 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l’avviso di accertamento relativo agli anni 2005 e 2006, con cui era stata disconosciuta la detrazione IVA su acquisti intracomunitari di autoveicoli usati. Sostenevano, tra l’altro, che l’Amministrazione non avesse provato la natura fraudolenta delle operazioni, la falsità soggettiva delle fatture e la loro conoscenza o conoscibilità della frode carosello; lamentavano inoltre difetti di motivazione degli avvisi, violazione dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l’applicabilità all’IVA della disciplina sulla deducibilità dei costi prevista dal D.L. n. 16/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché gli stessi indicavano gli elementi essenziali del processo verbale richiamato. Ha confermato che l’E. S.r.l. operava come società cartiera nell’ambito di una frode carosello e che l’Amministrazione aveva fornito sufficienti elementi presuntivi: assenza di un’effettiva struttura commerciale, recente costituzione, mancanza di personale e amministratori qualificati, vendite sottocosto, pagamenti anticipati su conto estero e movimentazione diretta dei veicoli dal cedente comunitario al reale acquirente. Tali circostanze rendevano non credibile la buona fede del contribuente. La regolarità formale delle fatture, l’effettiva consegna dei beni, il pagamento del prezzo e la congruità dei valori non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’estraneità alla frode. Il motivo relativo all’art. 60-bis è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, privo di interesse; la disciplina del D.L. n. 16/2012 è stata ritenuta applicabile alle imposte sui redditi, non alla detrazione IVA. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    "l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem"

    L’avviso di accertamento può richiamare altri atti, come un processo verbale di constatazione, purché ne riporti il contenuto essenziale e consenta al contribuente di comprendere i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21 e 54

    La detrazione IVA presuppone che l’operazione sia effettiva e che l’imposta sia stata addebitata da un soggetto legittimato. In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis

    "il cessionario [...] può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore"

    La norma introduce, per determinati beni e in presenza dei relativi presupposti, la responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente, quale strumento di contrasto alle frodi. Il disconoscimento della detrazione e la solidarietà perseguono, in concreto, la tutela del credito erariale.

  • D.L. n. 16/2012, art. 8, comma 2, convertito dalla Legge n. 44/2012

    "Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito [...]"

    La disposizione riguarda esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non può essere estesa alla detrazione IVA, soggetta a presupposti e principi autonomi.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)

    Il diritto alla detrazione richiede che i beni o servizi siano utilizzati per operazioni imponibili e che siano stati forniti da un altro soggetto passivo effettivamente legittimato alla cessione o prestazione.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    L’Amministrazione può dimostrare la partecipazione consapevole o colposa del contribuente alla frode anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve fornire elementi idonei a escludere la conoscenza o conoscibilità dell’illecito.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello con operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata anche se i beni sono stati realmente consegnati e il prezzo è stato effettivamente pagato.
  • L’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, sia l’interposizione fraudolenta del cedente sia il fatto che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode; la prova può derivare dall’assenza di struttura, personale o competenza del fornitore, da prezzi anomali, vendite sottocosto, pagamenti atipici e movimentazioni dirette della merce.
  • La mera regolarità formale delle fatture e della contabilità non dimostra la buona fede dell’acquirente. È necessario documentare verifiche concrete sul fornitore, sulla sua operatività e sulla plausibilità economica e logistica delle transazioni.
  • La buona fede va valutata in concreto secondo l’ordinaria diligenza dell’operatore economico e in relazione alla complessità e alle anomalie dell’operazione.
  • Le norme che consentono la deduzione di determinati costi ai fini delle imposte sui redditi non comportano automaticamente il diritto alla detrazione dell’IVA.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riprodurre o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; il semplice richiamo o riassunto generico può determinare l’inammissibilità delle censure.

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