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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 11.7.2024, n. 289, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, 11 luglio 2024, n. 289, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di La Spezia, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 luglio 2024. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il ricorso né fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando su di essa 2.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha rilevato l’avvenuto decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato per affermare che incombeva al Ministero, costituitosi ma non contestante, provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; tale prova non è stata fornita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il creditore può ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato se l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto agli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.
  • La costituzione dell’Amministrazione nel giudizio di ottemperanza, in assenza di contestazioni e della prova dell’avvenuto adempimento, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati: l’Amministrazione deve dimostrare l’esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’Amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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