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Sentenza

Sentenza n. 2204/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro n. 53/2024, relativa all’attribuzione della carta docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro n. 53/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva il 30 giugno 2024. Dedotta l’inerzia ministeriale, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, l’eventuale nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. È stato dedotto anche l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha accertato che il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale e ha quindi dichiarato sostanzialmente l’inottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attribuzione della carta docente e accredito di euro 1.500,00. Per l’ulteriore inerzia ha disposto l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, da esercitarsi nei successivi sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine di centoventi giorni

    L’inutile decorso del termine, decorrente dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva all’Amministrazione, consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione rispetto a un comando giudiziale puntuale integra inottemperanza e impone al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato per l’esecuzione spontanea, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo di un Commissario ad acta, individuando un dirigente dell’amministrazione competente e fissando un termine per l’adempimento.
  • L’incarico di Commissario ad acta conferito a un dirigente nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ufficio può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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