Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40613/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione apparente: il ricorrente censura la sentenza di appello per aver valutato in modo apodittico fatti risalenti e la sola gravità della condotta (condanna per omicidio continuato in concorso e reati in materia di armi con finalità mafiosa) senza esaminare adeguatamente gli elementi positivi prodotti dalla difesa idonei a dimostrare una modificazione del profilo di pericolosità sociale. Tali elementi comprendevano la lunga detenzione con comportamento carcerario positivo e fruizione di benefici (permessi premio, liberazione anticipata), l'iscrizione all'Università di Urbino e il superamento di esami, il conseguimento di una qualifica professionale, il trasferimento della residenza e l'assenza di segnalazioni di contatti con ambienti criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il decreto impugnato e rinviando alla Corte territoriale per un riesame motivato dell'attualità della pericolosità sociale del Callà. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente e incompleta perché ha attribuito peso preponderante alla presunzione derivante dalla gravità della condotta e dalla condanna, senza valutare concretamente e valorizzare gli indicatori di cambiamento della personalità emersi durante e dopo la detenzione. La Cassazione ha precisato che la presunzione semplice di pericolosità non può sostituirsi all'accertamento concreto e che il periodo di detenzione e i segnali positivi di risocializzazione devono essere esaminati e motivati.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso), Rv. 271511

    Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511

    La presunzione semplice fondata sulla stabilità/permanenza del vincolo di appartenenza puo' essere utilizzata ma deve essere validata alla luce degli specifici elementi di fatto; non puo' essere l'unico indice dell'attualità della pericolosità.

  • Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016 (Grande Aracri), Rv. 266184

    Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184

    Il giudice della prevenzione deve verificare concretamente la persistenza della pericolosità, soprattutto quando è trascorso un lungo periodo tra l'accertamento penale e il giudizio di prevenzione e quando è intervenuta una detenzione che può favorire la risocializzazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza del 2/12/2013 n. 291

    Corte cost. sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291

    Dichiarata parziale illegittimita' di alcune disposizioni che non prevedevano la rivalutazione della pericolosita' al momento dell'esecuzione della misura quando l'esecuzione era stata sospesa per detenzione; la rivalutazione è necessaria se, all'esito della detenzione, emergono profili idonei a incidere sullo stato di pericolosità.

  • art. 12 legge 27/12/1956 n. 1423 e art. 15 d.lgs. 6/9/2011 n. 159

    art. 12 legge 27/12/1956 n. 1423; art. 15 d.lgs. 6/9/2011 n. 159

    Le disposizioni citate sono state richiamate nella pronuncia della Corte costituzionale; la loro applicazione deve tenere conto della necessita' di rivalutare la pericolosita' quando l'esecuzione della misura era sospesa per detenzione.

  • Principio generale sulla motivazione

    La motivazione del provvedimento di prevenzione deve avere i requisiti di coerenza, completezza e logicità; è viziata se meramente apparente o omette di considerare elementi rilevanti che possono modificare il giudizio di pericolosità.

Massime di principio

  • La presunzione di attualità della pericolosità sociale (es. per collegamenti con organizzazioni mafiose) è una presunzione semplice che il giudice deve sempre convalidare con l'esame degli elementi fattuali del caso concreto e non può essere usata come unico indice.
  • Il lungo periodo di detenzione e i segnali positivi emersi durante la detenzione (comportamento carcerario positivo, permessi premio, benefici, liberazione anticipata) e dopo la scarcerazione (iscrizione a percorsi di studio, qualifiche professionali, trasferimento di residenza, assenza di segnalazioni) sono indici rilevanti e devono essere valutati nel giudizio sull'attualità della pericolosità.
  • La sola gravità della condotta passata e la precedente appartenenza o collegamento con cosche non esauriscono l'accertamento; il giudice deve motivare perché tali elementi prevalgono sulle prove di risocializzazione.
  • Se la motivazione è carente o omette di prendere in considerazione elementi probatori rilevanti che possono incidere sullo stato di pericolosità, la decisione va annullata e il procedimento rimandato per un nuovo esame motivato.
  • Per chi chiede la revoca o la non applicazione di una misura di prevenzione conviene produrre documentazione precisa su comportamento carcerario, titoli di studio, attività lavorative e trasferimenti di residenza, oltre a attestazioni sull'assenza di contatti con ambienti criminosi, poiché tali elementi devono essere valutati concretamente dal giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.