Cassazione Penale, Sentenza n. 40613/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione apparente: il ricorrente censura la sentenza di appello per aver valutato in modo apodittico fatti risalenti e la sola gravità della condotta (condanna per omicidio continuato in concorso e reati in materia di armi con finalità mafiosa) senza esaminare adeguatamente gli elementi positivi prodotti dalla difesa idonei a dimostrare una modificazione del profilo di pericolosità sociale. Tali elementi comprendevano la lunga detenzione con comportamento carcerario positivo e fruizione di benefici (permessi premio, liberazione anticipata), l'iscrizione all'Università di Urbino e il superamento di esami, il conseguimento di una qualifica professionale, il trasferimento della residenza e l'assenza di segnalazioni di contatti con ambienti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il decreto impugnato e rinviando alla Corte territoriale per un riesame motivato dell'attualità della pericolosità sociale del Callà. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente e incompleta perché ha attribuito peso preponderante alla presunzione derivante dalla gravità della condotta e dalla condanna, senza valutare concretamente e valorizzare gli indicatori di cambiamento della personalità emersi durante e dopo la detenzione. La Cassazione ha precisato che la presunzione semplice di pericolosità non può sostituirsi all'accertamento concreto e che il periodo di detenzione e i segnali positivi di risocializzazione devono essere esaminati e motivati.
Norme richiamate
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso), Rv. 271511
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511
La presunzione semplice fondata sulla stabilità/permanenza del vincolo di appartenenza puo' essere utilizzata ma deve essere validata alla luce degli specifici elementi di fatto; non puo' essere l'unico indice dell'attualità della pericolosità.
Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016 (Grande Aracri), Rv. 266184
Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184
Il giudice della prevenzione deve verificare concretamente la persistenza della pericolosità, soprattutto quando è trascorso un lungo periodo tra l'accertamento penale e il giudizio di prevenzione e quando è intervenuta una detenzione che può favorire la risocializzazione.
Corte Costituzionale, sentenza del 2/12/2013 n. 291
Corte cost. sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291
Dichiarata parziale illegittimita' di alcune disposizioni che non prevedevano la rivalutazione della pericolosita' al momento dell'esecuzione della misura quando l'esecuzione era stata sospesa per detenzione; la rivalutazione è necessaria se, all'esito della detenzione, emergono profili idonei a incidere sullo stato di pericolosità.
art. 12 legge 27/12/1956 n. 1423 e art. 15 d.lgs. 6/9/2011 n. 159
art. 12 legge 27/12/1956 n. 1423; art. 15 d.lgs. 6/9/2011 n. 159
Le disposizioni citate sono state richiamate nella pronuncia della Corte costituzionale; la loro applicazione deve tenere conto della necessita' di rivalutare la pericolosita' quando l'esecuzione della misura era sospesa per detenzione.
Principio generale sulla motivazione
La motivazione del provvedimento di prevenzione deve avere i requisiti di coerenza, completezza e logicità; è viziata se meramente apparente o omette di considerare elementi rilevanti che possono modificare il giudizio di pericolosità.
Massime di principio
- La presunzione di attualità della pericolosità sociale (es. per collegamenti con organizzazioni mafiose) è una presunzione semplice che il giudice deve sempre convalidare con l'esame degli elementi fattuali del caso concreto e non può essere usata come unico indice.
- Il lungo periodo di detenzione e i segnali positivi emersi durante la detenzione (comportamento carcerario positivo, permessi premio, benefici, liberazione anticipata) e dopo la scarcerazione (iscrizione a percorsi di studio, qualifiche professionali, trasferimento di residenza, assenza di segnalazioni) sono indici rilevanti e devono essere valutati nel giudizio sull'attualità della pericolosità.
- La sola gravità della condotta passata e la precedente appartenenza o collegamento con cosche non esauriscono l'accertamento; il giudice deve motivare perché tali elementi prevalgono sulle prove di risocializzazione.
- Se la motivazione è carente o omette di prendere in considerazione elementi probatori rilevanti che possono incidere sullo stato di pericolosità, la decisione va annullata e il procedimento rimandato per un nuovo esame motivato.
- Per chi chiede la revoca o la non applicazione di una misura di prevenzione conviene produrre documentazione precisa su comportamento carcerario, titoli di studio, attività lavorative e trasferimenti di residenza, oltre a attestazioni sull'assenza di contatti con ambienti criminosi, poiché tali elementi devono essere valutati concretamente dal giudice.
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